Art. 1571 Codice civile Nozione

“La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.”



Art. 1575 Codice civile

Obbligazioni principali del locatore “Il locatore deve:

1)consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2)mantenerla in stato da servire all’uso convenuto; 3)garantirne il pacifico godimento.



A
rt. 1576 Codice Civile

Mantenimento della cosa in buono stato locativo

“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario a carico del conduttore.”



Art. 1577 Codice Civile

Necessità di riparazione

“Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, li conduttore può eseguirle direttamente, slvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore”


Art.1578 Codice Civile
Vizi della cosa locata

“Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.”



Art.1580 Codice civile
Cosa pericolose per la salute

“Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo per la salute del conduttore o dei suoi famigliari o dei suoi dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto anche se i vizi gli erano noti nonostante qualunque rinunzia.



Art.1585 Codice Civile

Garanzia per molestie

“Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che ne diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio.”



Art. 1586 codice Civile

Pretese da parte di terzi

“ Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata

il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento

del danno.

(II.) se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto a assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo.

Il Conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi.”



Art. 1578 Codice Civile

Obbligazioni principali del conduttore “Il conduttore deve:

1)prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto

o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circosatanze,

2)dare il corrispettivo nei termini convenuti”



Art. 1588 Codice Civile Perdita e deterioramento della cosa locata

“Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio

qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

(II) E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso

o al godimento della cosa.”



Art. 1590 Codice Civile Restituzione della cosa locata

“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta in conformità della descrizione che sia stata fatta dalle parti

salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.

(II) In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

(III). Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.”



Art. 1592 Codice Civile
Miglioramenti

“Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata.

Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

(II): anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore”



Art. 1593 Codice Civile

Addizioni

“Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazioni qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

(II). Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo precedente.”