IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;

Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati;

Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione:
1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare l'opportunità «di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facoltà è limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina è applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene già la disciplina del diritto di seguito;
2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di valutare l'opportunità - all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non è stata accolta poichè si è ritenuta assorbente la previsione, già contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta già in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.
Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: «Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di
manoscritti».

Articolo 2.
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».

Articolo 3.
Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonchè gli originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purchè siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».

Articolo 4.
Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».

Articolo 5.
Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».

Articolo 6.

Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».

Articolo 7.

Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».

Articolo 8.
Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».

Articolo 9.
Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.».

Articolo 10.
Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2. 3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».

Articolo 11.
Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Articolo 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».

Articolo 12.
Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Articolo 154. - 1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. 2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».

Articolo 13.
Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Articolo 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».

Articolo 14.
Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Articolo 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonchè la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».

Articolo 15.
Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli