IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Caramanico presso il cui studio ha eletto domicilionei confronti diFondiaria-Sai S.p.A.;

Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata in data 5 febbraio 2007 con la quale aveva chiesto alla resistente di conoscere le "conclusioni" della relazione peritale redatta dal medico legale della compagnia assicuratrice, in relazione ad una richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. Ciò, in quanto nell'ambito del giudizio risarcitorio tuttora pendente risulterebbe acquisita agli atti una copia di tale perizia priva, però, delle citate conclusioni valutative.

Con nota del 9 marzo 2007 la società di assicurazione, nel confermare la correttezza del proprio operato, ha precisato di aver agito a tutela dei propri interessi nel procedimento promosso dall'interessato.

Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ed ha chiesto il rimborso delle spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato il 27 aprile 2007, Fondiaria Sai S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 17 maggio 2007 con la quale ha ribadito che il rispetto delle proprie "esigenze difensive" precluderebbe, allo stato, la possibilità di consegnare al ricorrente la "copia integrale" della perizia medico legale comprensiva delle "valutazioni riservate" del medico legale della società; ha precisato peraltro che, "limitatamente alla parte contenente i dati oggettivi, detta relazione è già stata consegnata" e che copia integrale della stessa sarà consegnata "non appena verranno meno le accennate esigenze difensive".

Con note del 21 maggio e del 23 maggio 2007 il ricorrente ha contestato le deduzioni di controparte ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, l'invocato differimento del diritto di accesso.

La resistente con nota inviata via fax il 23 maggio 2007 ha, tra l'altro, sostenuto che:

- il ricorrente, nel dicembre del 2005, aveva accettato una somma di denaro "a transazione ed a completa tacitazione di ogni danno" e che solo successivamente "avanzò una richiesta di risarcimento per degli asseriti danni fisici subiti a causa del sinistro";

- nell'ottobre 2006 il medesimo ricorrente ha proposto dinanzi al Giudice di pace di Pescara una richiesta di risarcimento dei danni cui la compagnia si è opposta "in quanto il danno appariva non giustificato in rapporto alla modestissima entità dei danni materiali subiti dai veicoli";

- "l'interesse del ricorrente a conoscere il contenuto della valutazione si scontra con l'interesse (…) del titolare alla segretezza delle indagini operate";

- appare pertanto legittima la richiesta di differimento del diritto di accesso anche alla luce degli accertamenti disposti dal giudice e ancora in corso di svolgimento; ciò, con particolare riferimento alla "valutazione sull'an e il quantum", in presenza "di legittimi dubbi circa l'entità dei danni fisici che possono essere stati prodotti dal lieve urto tra i veicoli".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente contenuti nelle considerazioni valutative redatte dal medico legale di fiducia di una società di assicurazione.

Le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta da parte del ricorrente) comprendono dati personali dell'interessato non solo nella parte in cui sono riportati dati identificativi, ma anche in quella che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario.

Si tratta di informazioni riferite all'interessato da considerare "dati personali" secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del medesimo Codice.

L'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda peraltro le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, "l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento", o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza.

La richiesta di accedere ai dati personali contenuti nelle citate valutazioni peritali non può essere allo stato accolta.

Riguardo a tali dati, risultano documentati in atti gli estremi per applicare, in questa fase, l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice per il solo periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o, comunque, risultanti dagli atti.

Nel caso in esame, è stata comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti già riconosciuti idonei -in altri casi- da questa Autorità a giustificare un differimento del diritto di accesso. Ciò, non in ragione del mero fatto che presso un ufficio giudiziario pende un giudizio civile, ma per effetto di una specifica situazione nel corso della quale si può determinare un condizionamento o un'alterazione nell'esercizio del diritto alla prova rispetto ad un determinato mezzo istruttorio (v. Provv. 17 maggio 2001, in Bollettino del Garante n. 20/2001, p. 20).

Nel caso di specie sussiste quindi, effettivamente, la documentata esigenza di non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento rispetto al completamento della menzionata consulenza tecnica d'ufficio attualmente in corso di svolgimento e appare pertanto legittimo l'invocato differimento temporaneo del diritto di accesso.

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) rigetta il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli