cognome cambio novita legislative e circolari 2012
É stata pubblicata la circolare n. 14/2012 del Ministero dell’interno in materia di procedimento per il cambiamento del cognome, alla luce delle novità introdotte dal D.P.R. 54/2012, che ha inciso sulla previgente normativa di cui agli artt. 84 e ss. del D.P.R. 396/2000, al fine di unificare i procedimenti di cambiamento di nome e cognome individuando nel Prefetto l’unica autorità decisionale al riguardo. La nuova normativa provvede ad abrogare gli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del D.P.R. del 2000,
Dott. Carlo Chiarelli
di Palermo, PA
Letto 830 volte dal 27/05/2012
Segue nella circolare l’esposizione di una vasta casistica delle istanze ordinariamente presentate, accompagnata dall’indicazione delle procedure da seguire per ciascuna di esse e dai criteri che devono guidare il giudizio di meritevolezza delle singole istanze.
Le istanze più frequenti sono ricondotte a tre tipologie:
a) richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno. Come noto, nel nostro ordinamento, la regola non scritta, ma desumibile da vari elementi ricavabili dall’insieme delle norme, è quella di attribuire al figlio il cognome paterno. A fronte delle considerazioni favorevoli espresse in tema anche dalla Corte costituzionale (sent.
61/2006), la ponderazione degli interessi in gioco è legata, a norma invariata, a circostanze e motivazioni tali da rendere anche il cognome materno meritevole di tutela. Si sottolinea nella circolare come il giudizio di meritevolezza delle istanze debba muoversi con diversa cautela quando, invece, sia richiesta la sostituzione del cognome materno a quello paterno, esigendo, quest’ultima ipotesi, motivazioni fondate
b) istanza di sostituzione del cognome paterno con altro cognome (in genere cognome del nuovo coniuge o compagno della madre). In tali casi, soprattutto se l’istanza sia riferita a un minore, deve essere valutato nel concreto l’interesse del minore, oltre che l’interesse del padre, avendo riguardo al principio per cui, nei casi indicati, si impone, di norma, l’esigenza e l’opportunità di acquisire il consenso di entrambi i genitori;
c) istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all’estero e chiede di modificarlo per ricondurre ad unità le documentazioni. In relazione a tali ipotesi si richiamano gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e della stessa Corte di giustizia Ue che affermano il principio generale dell’intangibilità del cognome originario, in quanto identificativo della persona, statuendosi che gli ordinamenti interni dei Paesi membri devono consentire agli interessati di poter mantenere il cognome di origine secondo le disposizioni interne, in presenza o meno della doppia cittadinanza, a sostegno del valore dell’identità acquisita.
Il Governo italiano, quindi, intervenendo sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, riscrive le norme che disciplinavano la materia, semplificando la procedura e prevedendo altre ipotesi per il cambio di cognome.
Secondo la nuova normativa, l’aggiunta del cognome materno a quello paterno sarà sempre possibile. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli. Infine, ai nuovi italiani che ricevono la cittadinanza sarà concesso di mantenere il cognome con il quale erano identificati all’estero.
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