"Modifica all’articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante"

  Art. 1.

    1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

    «3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».