IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’.» ed in particolare l’art. 14-quater inserito dall’art. 19, comma 1, della legge 6 febbraio 2006, n. 38;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell’art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fornitore di connettività alla rete Internet: ogni soggetto che consente all’utente l’allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti di comunicazione elettronica o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi di comunicazione elettronica;
b) Centro: Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito ai sensi dell’art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38;
c) sito: spazio virtuale su rete Internet raggiungibile con diversi protocolli che diffonde materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori;
d) inibizione: l’attività del fornitore di connettività alla rete Internet, finalizzata all’impedimento dell’accesso ai siti segnalati dal Centro.

Art. 2.
Aspetti organizzativi della sicurezza presso i fornitori di connettività alla rete Internet

1. I fornitori di connettività alla rete Internet adottano un modello organizzativo che consenta la conoscibilità ed il trattamento delle pertinenti informazioni solo al personale autorizzato, preventivamente comunicato al Centro. Attivano altresi’ idonei meccanismi di presidio che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.

Art. 3.
Sicurezza dei flussi informativi di scambio con il Centro

1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all’elenco fornito dal Ministero delle comunicazioni la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da garantire l’integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell’avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell’Autorità giudiziaria.
3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 4.
Livelli di inibizione

1. I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva.

Art. 5.
Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio

1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell’avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all’art. 8.
2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all’art. 4. 3. Il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro e deve avere le seguenti caratteristiche:
a) garantire l’impossibilità di accedere e di apportare modifiche non autorizzate all’elenco dei siti inibiti;
b) permettere l’inibizione dei siti segnalati indipendentemente dalla codifica dei caratteri utilizzata;
c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli accessi effettuati dai singoli utenti. 4. La funzione di inibizione dei sistemi di filtraggio è indipendente, in particolare:
a) dalle caratteristiche e dalle tecnologie dei sistemi e delle risorse impiegate dall’utente;
b) dal linguaggio a marcatori usato nelle pagine web e dal tipo dei file presenti;
c) dal linguaggio script usato per le pagine web generate dinamicamente.

Art. 6.
Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale dei fornitori di connettività alla rete Internet, le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 14-quater della legge 3 agosto 1998, n. 269 come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 sono punite con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 da parte degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I competenti Uffici della Polizia postale e delle comunicazioni che hanno accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’Ispettorato territoriale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 7.
Rimozione del blocco di un sito segnalato dal Centro

1. Il Centro segnala ai fornitori di connettività alla rete Internet, con le medesime forme di cui all’art. 3, la cessazione delle esigenze che impediscono l’accesso ad un sito, in precedenza oggetto di blocco.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet procedono alla rimozione delle inibizioni entro 12 ore dalla comunicazione del Centro.

Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

1. I fornitori di connettività alla rete Internet si dotano degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti previsti dall’art. 5 ed attivano rispettivamente:
a) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l’accesso ai siti identificati mediante il nome a dominio così come previsto dall’art. 4;
b) entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio necessari ad inibire l’accesso ai siti identificati anche mediante l’indirizzo IP così come previsto dall’art. 4. 2. Dopo sei mesi dall’approvazione del presente decreto, e poi con cadenza semestrale, il Ministero delle comunicazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie ed il Ministero dell’interno - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, procedono:
a) alla verifica dei risultati ottenuti dalle attività regolate dal presente decreto;
b) alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli scopi della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet». 3. All’esito dei risultati delle verifiche, il Ministro delle comunicazioni e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione potranno procedere, sentiti i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete Internet, a modifiche del presente decreto. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni Silveri
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 37