Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari - emergenza Nord Africa
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/10/2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Visto l’art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visti altresì l’art. 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l’art. 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico;
Visto il proprio decreto del 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l’art. 1 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c-ter, del citato D.P.R. n. 394 del 1999;
Rilevato che, in base all’accordo del 5 aprile 2011 tra il Governo italiano e quello tunisino, sono proseguite con risultati molto positivi sia l’attività di vigilanza sulle coste tunisine, sia l’azione di prevenzione e di contrasto dell’immigrazione illegale, sia le operazioni di rimpatrio dei cittadini tunisini giunti in Italia successivamente alla citata data del 5 aprile 2011;
Preso atto delle rinnovate richieste, che pervengono dal Governo provvisorio tunisino, di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione già avviate;
Considerato altresì che tale rapporto di collaborazione dovrà essere confermato ed ulteriormente rafforzato con il nuovo Governo tunisino che si insedierà all’esito delle consultazioni elettorali per l’Assemblea Costituente del 23 ottobre 2011, in particolar modo per il proseguimento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito e per una efficace politica di programmazione dei flussi;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per prorogare di sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011;
D’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1.
Il termine di sei mesi, di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, è prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui al predetto D.P.C.M. 5 aprile 2011.
Roma, 6 ottobre 2011
Il Presidente: Berlusconi
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