A seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 334 del 18 ottobre 2004 di integrazione e modifica del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 e in attuazione a quanto disposto agli artt. 6 e 27 del T.U. D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998, si forniscono, nell'ambito delle competenze della scrivente Direzione Generale, le opportune disposizioni sulle procedure e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro dei lavoratori stranieri subordinati del settore dello spettacolo.

L'art. 27, Io comma del T.U. n. 286/98 prevede la possibilità che vengano rilasciate le autorizzazioni al lavoro subordinato, al di fuori delle quote di ingresso di cui all'art. 3, comma 4° dello stesso Testo Unico, per le categorie di lavoratori stranieri operanti nel settore dello spettacolo comprese nelle lett. 1) m) n) ed o).

Va precisato che rientrano nella categoria di cui alla lett. 1) anche i lavoratori stranieri non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti. Inoltre è ricompreso nella lettera m) anche il personale tecnico di alta professionalità comprovata da specifica attestazione professionale trasmessa come al successivo punto sulla documentazione professionale.

Per le suddette categorie di lavoratori subordinati la normativa indica, al comma 2 dello stesso art. 27, i criteri cui la disciplina di tali ingressi deve attenersi, riconoscendo un carattere di specificità al lavoro svolto nel settore dello spettacolo con il divieto esplicito, per il lavoratore, di cambiare il settore di attività e la qualifica di assunzione.

Come già stabilito dall'art. 40 del DPR 394/99, questo Ministero è competente al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l'ingresso in Italia degli stranieri residenti all'estero, al fine dell'impiego nel settore dello spettacolo - fatta salva la competenza territoriale dell'Ufficio Speciale collocamento dello spettacolo per le autorizzazioni presso la Regione Sicilia.

L'autorizzazione al lavoro viene rilasciata per le esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, prima che il lavoratore straniero entri nel territorio italiano, previo nulla-osta provvisorio dell'Autorità di pubblica sicurezza e accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarità contributiva dell'impresa, ossia l'insussistenza di debiti per contributi e oneri accessori fatta eccezione per quelli oggetto di regolarizzazione rateale, nonché acquisizione del parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A seguito del rilascio dell'autorizzazione al lavoro la competente rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il relativo visto di ingresso.

Il nulla-osta provvisorio rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza non necessita di successive conferme da parte della stessa Autorità.

Nel caso di personale artistico o di personale da utilizzare per periodi non superiori a 3 mesi l'autorizzazione al lavoro potrà essere richiesta anche se il lavoratore è già nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 40 già citato, commi 2 e 14, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi.

Come specificato nel seguente paragrafo riguardante la proroga, l'autorizzazione può essere prorogata ma solo in costanza dello stesso rapporto di lavoro. Per i lavoratori di cui alla lett. n) ossia

ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso i night club/locali di intrattenimento la proroga può essere concessa, sempre in costanza dello stesso rapporto di lavoro, soltanto per la chiusura dello spettacolo da motivare debitamente nella richiesta di proroga.

A) Domanda di nulla osta al lavoro per primi ingressi

La domanda di nulla-osta al lavoro di primo ingresso dovrà essere presentata dal datore di lavoro, in bollo, sulla base della modulistica predisposta dalla scrivente Direzione Generale, di cui al "Modulo A" allegato 1 alla presente, scaricabile dal sito del Ministero.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30-bis del Regolamento DPR n. 394/99, detta domanda, indirizzata alla Direzione Generale del Mercato del lavoro, Divisione II, Ufficio Nazionale per il Collocamento dello spettacolo, dovrà essere corredata dalla documentazione specificata nello stesso "Modulo A" allegato 1 alla presente circolare.

Le domande riguardanti la Regione Sicilia dovranno fare riferimento esclusivamente all' "Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia" con sede a Palermo.

La domanda di nulla-osta al lavoro dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Società o dal titolare dell'Azienda in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento leggibile e debitamente firmato. La domanda di nulla-osta al lavoro può anche essere sottoscritta da un rappresentante del datore di lavoro, purché in possesso di apposita procura speciale del datore di lavoro, con firma autenticata nelle forme di legge. Tale Procura in originale o in copia autentica dovrà essere allegata alla domanda.

Nel caso di datori di lavoro stranieri, la domanda di nulla-osta deve essere presentata da un rappresentante residente in Italia. Questo dovrà allegare alla domanda copia del mandato di rappresentanza, debitamente tradotto in forma autentica in lingua italiana, e una dichiarazione a propria firma con la quale si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri contrattuali, retributivi e previdenziali previsti a seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

Per la convalida dell'identità del dichiarante dovrà essere allegata alla dichiarazione una fotocopia del documento d'identità debitamente firmato dal titolare.

Qualora il rappresentante residente in Italia utilizzi sul territorio italiano personale dipendente da un datore di lavoro straniero, dallo stesso rappresentato, la domanda di nulla-osta dovrà essere accompagnata dal mandato di rappresentanza, nella forma di cui sopra, e dalla dichiarazione del datore di lavoro straniero, convalidata dalla rappresentanza consolare italiana competente, nella quale dovrà essere precisato che il lavoratore è un dipendente retribuito all'estero.

Inoltre dovrà essere precisata l'attività che sarà svolta e la durata della stessa.

Nel caso di aziende co-produttrici, la domanda di nulla osta deve essere presentata da uno dei co-produttori, residente in Italia e deve essere, anche in questo caso, corredata da apposita dichiarazione, rilasciata dalla società estera e convalidata dalla Rappresentanza consolare italiana competente, nella quale deve essere precisato che il lavoratore è retribuito all'estero nonché il tipo e la durata dell'attività che lo stesso dovrà svolgere in Italia.

Certificazione professionale o di mestiere

Le domande di nulla-osta al lavoro devono essere corredate da certificazione professionale del lavoratore straniero, rilasciata da una scuola statale o da Ente pubblico o altro Istituto paritario secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio. Tale certificazione in originale dovrà essere accompagnata da apposita traduzione e dovrà essere convalidata, ai fini della legittimazione dell'Istituto o Ente straniero al rilascio della certificazione stessa, dall'Autorità consolare italiana competente.

Per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la certificazione di mestiere, con l'indicazione dei lavoratori interessati e relativa qualifica, può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero è occupato, purché tradotta in italiano e convalidata dall'Autorità consolare italiana del Paese dove si trova il circo o lo spettacolo viaggiante. La qualifica dei suddetti lavoratori può essere certificata anche dall'Associazione Italiana Ente Nazionale Circhi.

Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio

Nel caso di ditte e società, la domanda dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione nell'apposito Registro tenuto dalle competenti Camere di Commercio, industria e artigianato oppure

da autocertifìcazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti detta iscrizione. Resta inteso che

tale obbligo non sussiste nel caso in cui detta certificazione sia già stata acquisita dall'Amministrazione per precedenti richieste. In tal caso è sufficiente che nella domanda venga fatto riferimento alla pratica già presentata. Il termine di validità della certificazione già rilasciata non può superare i sei mesi dalla data del rilascio.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione al lavoro sia presentata da un rappresentante in Italia di datore di lavoro straniero, sarà il rappresentante a dover produrre il certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ove trattasi di soggetto non ¡scrivibile nel registro della Camera di Commercio, l'interessato dovrà dichiarare qual è il settore di attività in cui opera e dovrà comunicare il numero di partita IVA o, nel caso di associazioni, far pervenire copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

B) Domanda di proroga di autorizzazione ai lavoro

Come già sopra specificato, ai sensi dell'art. 40, commi 14 e 23 del D.P.R. n. 394/99, per i lavoratori di cui alle lettere 1), m), n), ed o), il datore di lavoro può richiedere la proroga del rapporto di lavoro per consentire esclusivamente la prosecuzione del rapporto di lavoro già in atto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il nulla-osta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.

In analogia a quanto disposto all'art. 40 comma 2 del citato DPR 394, la proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a quello previsto per l'autorizzazione iniziale e, comunque, per un periodo massimo non superiore a 12 mesi, termine indicato nella norma per l'autorizzazione iniziale.

La proroga dell'autorizzazione, nei casi di cui alla lettera n), ovvero ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso night club/locali di intrattenimento, può essere concessa, sulla base di documentate esigenze da indicare espressamente nella domanda di proroga, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed, anche in questo caso, esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

Al fine di evitare sospensioni nell'attività lavorativa pregiudizievoli al lavoratore ed all'azienda, si rappresenta l'opportunità che le domande di proroga pervengano all'Amministrazione, complete di tutta la documentazione riportata nel "Modulo B" allegato 2 alla presente, almeno 5 giorni lavorativi (periodo minimo necessario per l'istruttoria della pratica ed il rilascio del provvedimento) prima della scadenza del rapporto di lavoro in corso. Solo in tal caso l'Amministrazione potrà garantire, a seguito di accertamento delle condizioni dichiarate ed accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarità contributiva dell'impresa, ossia l'insussistenza di debiti per contributi e oneri accessori fatta eccezione per quelli oggetto di regolarizzazione rateale, il rilascio della preventiva autorizzazione in tempo utile per la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

Resta ovviamente inteso che la richiesta di proroga deve comunque essere presentata mentre è ancora in corso il rapporto di lavoro per il quale si chiede la proroga.

La domanda di proroga dovrà essere presentata dal datore di lavoro sulla base della modulistica di cui all'allegato 2 alla presente, scaricabile dal sito del Ministero, e dovrà essere corredata dalla documentazione specificata nello stesso allegato.

C) Richiesta rinnovo di autorizzazione al lavoro per lavoratori extracomunitari entrati in Italia prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 394/99

Esclusivamente per i lavoratori entrati in Italia anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 394/99, restano valide le disposizioni di cui alla circolare 54/2000 della Direzione Generale per l'Impiego, ribadite con nota prot. 376 del 18 aprile 2005. In tali casi è consentito il rilascio dell'autorizzazione al lavoro per i lavoratori non appartenente all'Unione Europea, già precedentemente autorizzati a prestare lavoro subordinato in Italia nel settore dello spettacolo alle dipendenze di un datore di lavoro diverso o in altra sede da quello alle cui dipendenze dovrebbero prestare la nuova attività lavorativa.

Tale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dal datore di lavoro sulla base della modulistica, di cui all'allegato 2 alla presente circolare, corredata da tutta la documentazione elencata nello stesso allegato.

Per evitare sospensioni nell'attività lavorativa pregiudizievoli al lavoratore ed all'azienda, si rappresenta l'opportunità, anche per tali richieste, di far pervenire la domanda completa di tutta la documentazione, all'Amministrazione almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del permesso di soggiorno per "attesa ingaggio". Solo in tal caso l'Amministrazione potrà garantire, a seguito di accertamento delle condizioni dichiarate ed accertamento d'ufficio presso l'ENPALS della regolarità contributiva dell'impresa, ossia l'insussistenza di debiti per contributi e oneri accessori fatta eccezione per quelli oggetto di regolarizzazione rateale, il rilascio della preventiva autorizzazione in tempo utile per l'instaurazione del rapporto di a prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

In ogni caso comunque la richiesta dovrà essere presentata in presenza di permesso di soggiorno ancora valido.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Lea Battistoni