Per i lavoratori altamente qualificati arriva la 'Carta Blu Ue'
decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, che dà attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.
Dott. Antonio Hleihil
di Milano, MI
Letto 616 volte dal 01/08/2012
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012 , n. 108
Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009,
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare,
l'articolo 21 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva
2009/50/CE;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo
e studio;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 11 maggio
2011, in materia di visti d'ingresso, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 27-ter e' inserito il seguente:
«Art. 27-quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente
qualificati. Rilascio della Carta blu UE) - 1. L'ingresso ed il
soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di
seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o
sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o
giuridica e che sono in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita'
competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come
rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle
professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese
di provenienza e riconosciuta in Italia;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni
regolamentate.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della
Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per
motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di
soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del
Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE
del Consiglio del 1° dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai
sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno
esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo
e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro
autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni
previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il
soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche
connesse al commercio e agli investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori
distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed
i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di
appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti
alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini
dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche
se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri
altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il
rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22,
fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di
cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22
deve indicare, a pena di rigetto della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro
vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una
attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica
professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale
superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo
straniero;
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal
contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve
essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di
lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni
dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine,
comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri
di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di
rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito
dell'effettiva residenza all'estero.
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22,
comma 4.
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del
datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta
di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui
il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro
garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare
di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati
ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico
per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il
termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia
dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono
comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti
telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di
lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo
svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un
permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la
dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il
permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro
piu' tre mesi, negli altri casi.
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei
seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato
falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa
piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo
stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al
comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per
mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere
al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo
di disoccupazione.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di
occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente
attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste
al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei
primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte
delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni
dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di
lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale
competente si intende acquisito.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso
comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto
di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse
nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,
conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le
attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale
a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa
vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi
due anni, come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di
Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai
familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a
quello del titolare di Carta blu UE.
17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato
membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto
Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al
fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste
dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio
nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al
lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del
presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60
giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna
ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero
altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e'
rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero
titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di
viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare
di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in
quanto compatibili.»;
b) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i
titolari di Carta blu UE) - 1. Lo straniero titolare di Carta blu UE
rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in
Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo'
chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che
dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per
cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta
blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso
Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del
periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del
medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e
non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla
lettera a).
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti
al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica
'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle
ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e),
nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi.
5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del
presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli
articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione
di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del
presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9,
comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui
gli ultimi due nel territorio nazionale.».
Art. 2
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo
decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
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