Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria.
Circ. del Ministero dell'Interno del 17/02/2009 numero 737
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 226 volte dal 07/11/2011
Si fa seguito alla circolare n. 4660 del 28 ottobre 2008 con la quale sono state illustrate le modifiche all'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D. Lgs. n. 286/90 apportate per effetto del D. Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008.
E' nota che la nuova formulazione del comma 3 lett. b bis del citato articolo, prevede che, nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, il richiedente debba stipulare un' assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale 0 provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze.
Al riguardo, si informa che il decreto ministeriale è ancora in corso di istruttoria, come riferito dal Ministero del Lavoro, della salute e della previdenza sociale, appositamente interpellato.
Pertanto, considerata l'urgenza segnalata da numerosi Sportelli circa la necessità di proseguire nella istruttoria delle istanze fino ad ora pervenute, al momento è possibile solo stipulare l'assicurazione sanitaria, che, in attesa della definizione della tipologia dei rischi assicurati da parte del ricordato Ministero del Lavoro, è da considerare ammissibile - in analogia a quanta richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio - se è a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.
Per quanta riguarda invece la durata, si ritiene che la polizza non debba avere scadenza a meno che non si opti per la iscrizione al SSN, previo versamento del contributo che verrà determinato.
Inoltre, in considerazione del tempo intercorrente tra la presentazione della documentazione da parte del richiedente e l'effettivo ingresso sul territorio nazionale dei congiunti richiesti, l'interessato, al momenta della presentazione dell'istanza, può rendere una dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere la polizza a favore del o dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della loro presentazione allo Sportello.
Le SS. LL. sono invitate ad informare di quanta sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia.
Il Direttore Centrale
(Ciclosi)
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