Dal 1° giugno 2012 la competenza ad esaminare le domande di cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano, e ad adottare la decisione finale, è passata in capo alla Prefettura territorialmente competente; fa eccezione il caso in cui vi siano ragioni di sicurezza nazionale che sconsiglino la concessione della cittadinanza, ipotesi nella quale la decisione spetterà al Ministero dell'Interno. Parimenti il Ministero conserva il potere di accogliere o negare la richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione, stante il contenuto discrezionale e altamente politico del provvedimento finale. Nel caso di residenza all'estero da parte del richiedente la cittadinanza iure matrimonii, competente per il provvedimento finale sarà il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.