Nella Gazzetta n.128/L del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, entrata in vigore l’8 agosto 2009, le cui disposizioni, nell’obiettivo di migliorare complessivamente il sistema di sicurezza pubblica, hanno integrato ed innovato il DLvo 25 luglio 2008, n. 286.

Di seguito alla nota del Capo di gabinetto – in data 5 agosto 2009 prot. n. 11001/118/5 – con la quale è stata richiamata l’attenzione delle SS.LL. sulle nuove norme si forniscono indicazioni operative per la parte di competenza.

Accordo di integrazione

L’art.1 c.25 aggiunge al T.U. l’art. 4 bis, inserendo la sottoscrizione dell’accordo di integrazione, da parte dello straniero, quale condizione essenziale per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Per l’individuazione degli obiettivi specifici e dei relativi crediti la disposizione rinvia ad un successivo Regolamento per la cui adozione sarà necessario acquisire le valutazioni delle Amministrazioni interessate nonché le esperienze conseguite in materia da altri Paesi dell’U.E.

Alte professionalità

  • L’art. 1 c.22 lett q), rivolto a facilitare la permanenza sul territorio nazionale degli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di 20 livello, consente alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio:

- l’iscrizione per 12 mesi, nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del Regolamento al D.P.R. 7.7.2000 nr 442. Tale iscrizione permette di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui lo studente non abbia ancora un’attività lavorativa;

- di richiedere, nel caso in cui lo studente abbia già una proposta di assunzione, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per motivi di lavoro, presentando domanda allo Sportello Unico per l’immigrazione utilizzando la modulistica informatizzata già in uso.

  • L’art. 1 c.22 lett r) introduce per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicati al c.1 lett.a) e g) dell’art.27 T.U., la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro, con una semplice comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto da parte del datore. E’ necessario, però, che lo stesso datore abbia sottoscritto con il Ministero dell’Interno, sentito il Ministero del Lavoro, un apposito protocollo d’intesa, nel quale si impegni a garantire l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari con particolare riferimento alla capacità economica richiesta. A tal proposito i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Di conseguenza la procedura semplificata, per la quale verrà predisposta apposita modulistica informatizzata, sarà utilizzabile solo dai datori di lavoro che abbiano sottoscritto il citato protocollo, mentre, la procedura già in uso continuerà ad essere utilizzata in tutti gli altri casi.

Ricongiungimento familiare

La nuova formulazione dell’art.29 del T.U. pur non modificando sostanzialmente le categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento, incide su alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’accoglimento delle relative istanze da concludersi entro il nuovo termine di 180 giorni.

? L’art.1 c.19, lett.a, sostituisce il comma 3 lett.a dell’art.29, e prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare debba dimostrare la disponibilità “di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.

Gli Sportelli Unici debbono quindi acquisire, per le istanze presentate a far data dall’entrata in vigore della nuova normativa, un certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti entrambi i requisiti.

? L’art.1 comma 22 lett.s, inserisce all’art.29, dopo il comma 1 bis, il comma 1 ter, che ribadisce l’esclusiva valenza delle norme nazionali relative alla famiglia monogamica, stabilendo espressamente il divieto di ricongiungere più coniugi per la stessa persona. In particolare:

  • per quanto concerne il divieto di ricongiungimento di cui all’art. 29, comma 1 lett. a) (coniuge) il richiedente il ricongiungimento, già regolarmente soggiornante, dovrà dimostrare di non avere altro coniuge sul territorio nazionale esibendo allo Sportello Unico per l’Immigrazione un certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza

  • per quel che concerne il divieto di cui all’art. 29 comma 1 lett.d) (genitore) lo straniero che presenta istanza di ricongiungimento per il proprio genitore dovrà produrre il certificato di matrimonio di quest’ultimo, al fine di consentire la verifica dell’eventuale presenza sul territorio nazionale del coniuge del genitore. Nel caso si accerti la presenza del predetto coniuge in Italia, dovrà essere verificata l’assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso

? L’art.1, comma 22 lett. t, sostituisce il comma 5 dell’art.29, e comporta la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.

Al fine di consentire la presentazione di tali istanze di ricongiungimento, verrà predisposto un modulo informatizzato che consentirà al genitore già regolarmente soggiornante di presentare la domanda per nome e per conto del minore.

Si rappresenta che sono in corso di adozione le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (www.interno.it), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande. Rimangono in vigore, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con le pregresse circolari in materia.

Si invitano le SSLL a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione

IL DIRETTORE CENTRALE

(Malandrino)