Legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all'Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti»
Circ. del Ministero dell'Interno del 24/12/2001 numero K.78
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 201 volte dal 08/11/2011
Indirizzi applicativi
Con circolare p.n. in data 19 febbraio c.a. sono state impartite le prime direttive circa le modalità applicative della legge 14 dicembre 2000 n. 379 concernente «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all'Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti».
In particolare gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli interessati o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all'estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dell'art. 1 della legge chiarendo che, benchè iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto «ex tunc» solo al termine della procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.
Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le persone ed i loro discendenti che risultano emigrate all'estero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico – costituitosi com'è noto nel 1867 – attualmente facenti parte dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali province di Trento e Bolzano e nella Venezia Giulia, con l'attuale provincia Gorizia e con quelli già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 e di Osimo del 10.11.1975.
La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione sia l'arco temporale entro cui l'emigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell'impero austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S. Germano.
Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall'avo emigrato all'estero nell'arco temporale di interesse originario dei territori indicati.
Inoltre, per l'individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti l'applicazione del regime di particolare favore introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni pattizie che hanno riguardato i territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina vigente all'epoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell'acquisto per nascita del nostro status civitatis.
Per quanto concerne le disposizioni pattizie richiamate nel testo legislativo, si rileva che il Trattato di S. Germano, all'articolo 72, prevedeva per i residenti all'estero già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19) e di Osimo del 1975 (art. 3) con l'espressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei territori ad una certa data dell'ulteriore requisito dell'appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva che fino al 1 gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo ius sanguinis, non ne consentivano però la derivazione in via materna.
L'opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che diversamente potrebbe delinearsi la illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale disparità di trattamento nei confronti degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati all'estero incorsi successivamente nella perdita del nostro status civitatis.
Peraltro, tenuto conto dell'intricata situazione sotto l'aspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato da un'apposita Commissione Interministeriale in analogia alla procedura adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati Trattati di Parigi e Osimo.
La predetta Commissione, istituita con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2001 e composta da Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Università «La Sapienza» di Roma e di questo Dicastero, si è riunita in data recente ed ha individuato, in linea massima, la documentazione sulla base della quale sarà effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonchè di quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con particolare riguardo all'accertamento dell'appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal Ministero dell'Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla predetta Commissione.
Al fine quindi di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti i destinatari della disciplina introdotta dalla legge n. 379/2000 dovranno produrre presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorità consolare italiana in caso di residenza all'estero i seguenti documenti:
1. atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2. certificato di residenza attuale;
3. documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali zone, in quest'ultimo caso andrà esibita idonea documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;
4. documentazione idonea a dimostrare l'emigrazione nell'arco temporale compreso tra l'anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all'estero della residenza nel periodo indicato);
5. certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
6. attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l'italianità dell'interessato quali i seguenti:
a) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell'interessato e dei suoi ascendenti;
b) dichiarazione di appartenenza nazionale;
c) data di iscrizione all'organismo che rilascia l'attestazione;
7. ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etcnico-linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare, ecc.).
Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire da parte degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare che nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della documentazione indicata.
L'Ufficiale dello stato civile ovvero l'Autorità diplomatica o consolare, raccolta la dichiarazione mediante l'iscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione in ordine alla sussistenza in capo all'interessato o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta documentazione all'Autorità competente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 369 del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validità, a tutti gli effetti, della data di presentazione della dichiarazione.
Decoso il termine assegnato in caso di inadempimento la documentazione prodotta, anche se incompleta, verrà comunque inviata.
L'Autorità che ha ricevuto la dichiarazione, i cui effetti sono da ritenersi sospesi fino all'emanazione della comunicazione dell'esito dell'accertamento, nel trasmetterla allo scrivente Ufficio vorrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all'interessato o al di lui discendente, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.
Per le dichiarazioni rese in Italia l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale riguardante l'esito dell'accertamento, ne farà annotazione in calce all'atto di nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.
Per le dichiarazioni raccolte all'estero l'Autorità diplomatica o consolare trasmetterà copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento ministeriale all'Ufficiale dello stato civile del comune italiano – da individuarsi ai sensi del medesimo art. 26, 1° comma, 2° periodo del D.P.R. n. 396 – che provvederà alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2° comma.
Della definizione di tali incombenze ne verrà data notizia a questo Ministero, alle SS.LL. ed alle locali Autorità di P.S.
Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza, in caso di accertamento positivo, avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa, così come previsto dall'art. 15 della legge sulla cittadinanza n. 91 del 5 febbraio 1992.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinchè il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, per l'opportuna informazione circa gli adempimenti di spettanza.
Il Capo Dipartimento
Firmato: D'Ascenzo
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