Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le Amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico Immigrazione; sui detti certificati verrà riportata la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione”. Ciò varrà fino al 31 dicembre 2012. L'attestato di idoneità abitativa, previsto dall'articolo 29 del detto Testo Unico, è un'attestazione di conformità tecnica, pertanto non può essere sostituito con autocertificazione. Con riguardo al procedimento relativo alla cittadinanza, trovano applicazione le norme in materia di autocertificazione.