Quando i genitori stranieri hanno diritto al permesso di soggiorno in seguito o in attesa della nascita di un figlio Permesso di soggiorno Autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia Riconoscimento del figlio Permesso di soggiorno Genitori stranieri coniugati (uno regolare, l'altro irregolare) Se uno dei genitori è straniero ed in possesso del permesso di soggiorno, il genitore irregolare ha diritto ad un permesso di soggiorno per gravidanza (o meglio per "cure mediche") fino ai sei mesi successivi alla nascita del bambino (questo diritto è riconosciuto alla madre sempre; al padre solo se coniugato e convivente - v. sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2000, n. 376). Successivamente, potrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi familiari (se ci sono i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento). Genitori stranieri entrambi irregolari Se entrambi i genitori sono irregolari, hanno diritto ad un permesso per cure mediche fino a sei mesi dopo la nascita del bambino (il padre ne ha diritto se coniugato e convivente). In tal caso, il permesso non potrà essere rinnovato nè convertito alla scadenza. Straniero genitore di cittadino italiano Se uno dei genitori è cittadino italiano (e quindi anche il figlio è cittadino italiano), il genitore straniero avrà diritto, dopo la nascita, ad un permesso di soggiorno per motivi familiari. Questo anche se il genitore straniero è privo di permesso di soggiorno e non coniugato (articolo 30, lettera d, del Decreto Legislativo n. 286/98: "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato <....> d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana"). Autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia Si evidenzia che il genitore naturale (non coniugato) potrebbe chiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione a restare in Italia per motivi attinenti alla crescita ed allo sviluppo psicofisico del bambino, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno. Il Tribunale per i minorenni, valutati i motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 286/98 (articolo 31 del Decreto Legislativo n. 286/98). Il riconoscimento del figlio Riconoscimento da parte di genitori stranieri regolari I genitori stranieri, regolarmente presenti sul territorio italiano, devono rendere la dichiarazione di nascita: entro dieci giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o presso il Comune di residenza di entrambi i genitori, se risiedono nello stesso Comune. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre; oppure, in alternativa: entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato secondo i criteri indicati nel paragrafo precedente, nei dieci giorni successivi. Riconoscimento da parte di genitori stranieri irregolari Il problema si pone per il genitore cittadino straniero, irregolarmente presente nel territorio italiano. L'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/98, come modificato dall'articolo 1 della Legge n. 94/09 ("pacchetto sicurezza"), stabilisce, infatti, che lo straniero deve esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno (al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero). Egli quindi rischierebbe di essere segnalato alle Autorità di pubblica sicurezza. Sul punto è intervenuta una circolare del Ministero dell'Interno (circolare n. 19 del 7 agosto 2009), secondo cui la norma sopra citata (articolo 6 , comma 2) non può riguardare le dichiarazioni di nascita e il riconoscimento del figlio naturale in quanto non di solo interesse dello straniero ma anche del figlio minore e dello Stato. Il cittadino straniero irregolare che presenti tale dichiarazione non può essere segnalato alle Autorità, analogamente a quanto prevede l'articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98 (articolo 35, comma 5: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"). Pertanto, il padre o la madre senza permesso di soggiorno hanno diritto a fare dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro tre giorni dal parto oppure entro dieci giorni dal parto presso il Comune, e che non verranno segnalati alle Autorità. Ad ogni modo essi avranno diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio, alle condizioni sopra specificate. Documenti necessari Per effettuare le dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale, è necessario esibire un passaporto in corso di validità. Il padre non in possesso di permesso di soggiorno deve produrre una attestazione della capacità al riconoscimento rilasciata dal Consolato competente, tradotta e legalizzata presso la Prefettura di residenza (articolo 35 della Legge n. 218/95).