IL MINISTRO

Visto l'art. 5, comma 2 bis, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che prevede l'obbligo per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici;

Visto l'art. 5, comma 3 bis, del citato Testo Unico che prevede che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sia rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per il lavoro;

Visto l'art. 22, comma 12, Testo Unico che non prevede la punibilità per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in permesso di soggiorno scaduto, ma del quale sia stato chiesto in termini di legge il rinnovo;

Visto l'art. 31, comma 1, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 in base al quale il nulla osta dello Sportello Unico per l'immigrazione viene rilasciato previa verifica, da parte del questore, della insussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 36 del Regolamento di attuazione di cui sopra che prevedono l'obbligo per il lavoratore straniero di recarsi entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la consegna del certificato di attribuzione del codice fiscale,

la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno;

Vista la Direttiva del Ministero dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno in data 5 agosto 2006;

Vista la circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 con la quale vengono impartite istruzioni alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro affinché si attengano, con particolare riferimento alla prestazione dell'attività lavorativa, alle indicazioni fornite con la citata Direttiva del 5 agosto 2006;

Vista la circolare 1 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2006 paragrafo 1.3 (convocazioni prima e dopo il rilascio del nulla osta), punti 4 e 5, che consente lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte del lavoratore straniero che è in possesso della ricevuta dell'assicurata, provvista di elementi di sicurezza, attestante la richiesta di permesso di soggiorno;

Considerato che la situazione dello straniero che fa ingresso per la prima volta nel nostro Paese per svolgere una autorizzata attività lavorativa deve considerarsi assimilabile, secondo un'interpretazione teleologica della normativa,a quella di chi è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno;

Considerato che a favore dello straniero è già è stato rilasciato un nulla osta al lavoro sentito il Questore e che lo straniero stesso ha già sottoscritto un contratto di soggiorno;

Considerato che lo straniero, in attesa che venga rilasciato il permesso di soggiorno, è in possesso di una ricevuta che gli consente di permanere legalmente sul territorio nazionale;

Considerato che il materiale di rilascio del permesso di soggiorno è vincolato ai tempi tecnici necessari alla Pubblica Amministrazione per effettuare il fotosegnalamento dello straniero e per la produzione del permesso di soggiorno elettronico;

Ritenuta la necessità di garantire allo straniero,che abbia in corso il rilascio del primo permesso di soggiorno per il lavoro, la pienezza della propria posizione lavorativa venutasi a determinare con la sottoscrizione di un contratto di soggiorno, nonché il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno;

Valutata l'opportunità che l'esercizio di tali servizi venga garantito senza interruzioni;

E m a n a

la seguente direttiva:

in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché essere ammesso a svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale qualora:

* abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale;

* abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;

* sia in possesso di copia del modello di richiesta dio permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;

* sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall'ufficio postale abilitato.

Il Ministro