Conversione da permesso di soggiorno stagionale a permesso triennale per lavoro subordinato
Circolare del Ministero dell'Interno del 12/09/2011, n. 6914
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 881 volte dal 18/11/2011
Facendo seguito alle direttive inoltrate nel febbraio scorso con la circolare congiunta diramata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende necessario chiarire quali siano i beneficiari della previsione inserita all'articolo 2 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2011.
In particolare, infatti, alcune Questure hanno richiesto delucidazioni al fine di poter acclarare se a beneficiare della norma siano solo gli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia nei due anni immediatamente antecedenti la presentazione di tale ulteriore istanza e se debba trattarsi del medesimo datore di lavoro.
Al riguardo, tenuto conto della specificità dei quesiti proposti, si è ritenuto opportuno coinvolgere la competente Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con i quali è stato condiviso il seguente orientamento.
In merito al primo punto, riguardante la specificazione contenuta nell'articolo 5, comma 3-ter del novellato decreto legislativo 286/98 relativa al riferimento ai "due anni consecutivi", si ritiene che sia necessario prendere come riferimento, per far decorrere i due anni di validità del lavoro stagionale, l'arco temporale decorrente dalla data dell'11 gennaio 2008 (data in cui è entrato in vigore il Servizio Informatico CO, di rilevazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione - UNILAV, disciplinato dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007.
Si è dell'avviso, infatti, che tale rilevazione sia indispensabile per verificare l'effettiva sussistenza dei due pregressi rapporti di lavoro stagionale, presupposto imprescindibile per poter accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale.
Con riguardo, invece, alla seconda questione, pur rilevando che il disposto potrebbe lasciare spazio ad una interpretazione maggiormente restrittiva, si ritiene che il datore che presenti, per la prima volta, l'istanza di rilascio di nulla osta pluriennale possa essere anche persona diversa da quelli delle due precedenti annualità.
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