Condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato
Circolare del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2008, n. 10756
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 253 volte dal 26/01/2012
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a), introducendo il nuovo art. 27 bis – ingresso e soggiorno per volontariato, ha previsto che il contingente degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato debba essere determinato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministero della Solidarietà Sociale da emanarsi di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri.
L'ingresso è consentito a stranieri di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, sulla base del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, territorialmente competente all'esame della richiesta presentata dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato.
Nelle more della piena operatività dell'innovata procedura, il cui conseguimento implicherà anche l'istituzione di uno specifico visto per “volontariato” propedeutico al rilascio dell'analogo permesso di soggiorno, è stato convenuto, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, di continuare con la prassi finora adottata, prevedendo il rilascio di visti per “Missione/V” sulla base delle richieste pervenute per il tramite dell'Agenzia Nazionale Giovani.
Al riguardo, si sottolinea che il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del sopraggiunto artt. 27 bis, comma 5, non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 bis dello stesso decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni, per il quale si rimanda alla circolare n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007.
L'art. 1 comma 1 lett. B del D.l.vo in oggetto ha, inoltre, introdotto aspetti innovativi anche per quanto attiene al disposto normativo di cui all'art. 39 del già richiamato D.l.vo 286/98 e successive modificazioni.
Lo stesso, infatti, è stato modificato alla lett. b) del comma 3, laddove è stata espressamente prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia.
In merito, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari con esclusione, quindi, dei passaggi a corsi privati, sono state individuate, in accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca, le modalità applicative di seguito riportate:
prosecuzione degli studio in un corso diverso nella stessa sede: lo studente, all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, acclude ala documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione ad altro corso;
prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso nella stessa sede: anche in questo caso, il candidato richiede il rinnovo del permesso di soggiorno, presentando la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso;
prosecuzione degli studi in un corso di laurea analogo o diverso presso altra sede: l'Università rilascia allo studente il nulla osta al trasferimento, provvedendo a notiziare, contestualmente, il nuovo Ateneo e la subentrante Questura. Il Rettore che accoglie lo studente conferma l'avvenuta iscrizione, direttamente, all'interessato, e per conoscenza alla Questura competente;
prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico con iscrizione ad altro corso presso altra sede: lo studente, all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, acclude alla documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso.
In tutti i casi sopraelencati gli studenti dovranno richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno trenta giorni prima della scadenza.
Qualora gli stranieri non avessero ancora ottenuto il perfezionamento della pratica di iscrizione e fossero stati accettati con riserva dall'Ateneo, potranno produrre la domanda di rinnovo fornendo la documentazione attestante l'accettazione provvisoria, ferma restando la successiva presentazione di quella comprovante l'effettiva iscrizione.
Il suddetto art. 39 del D.l.vo 286/98 è stato, altresì, integrato con i nuovi commi 4 bis e 4 ter. Queste ultime disposizioni ed, in particolare, quelle di cui al comma 4 bis, stabiliscono che lo straniero, già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione Europea, per la frequenza di un corso universitario o di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia in esenzione dall'obbligo di visto, anche per soggiorni superiori a tre mesi, semprechè ricorrano i presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma in questione. Tale disposizione si applicherà, esclusivamente, agli studenti stranieri provenienti da Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, fermo restando, pertanto, l'obbligo di munirsi del visto per motivi di studio, quale requisito indispensabile per l'attraversamento delle frontiere esterne e per il successivo rilascio del permesso di soggiorno, per coloro che si trasferiscano in Italia per completare o proseguire un corso di studi intrapreso in uno Stato membro non facente parte dell'Area Schengen.
Il Decreto Legislativo n. 154/2007, infine, nel prevede l'inserimento dell'art. 39 bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale), ha determinato le distinte ipotesi di ingresso dei cittadini stranieri per motivi di studio.
In particolare viene consentito l'ingresso in Italia per motivi di studio a stranieri:
1.maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, quali cicli didattici non riconducibili all'istruzione di “base”, di durata determinata che, richiedendo l'impegno dello studente a tempo pieno, rendono possibile la prosecuzione in Italia della formazione acquisita nel Paese di provenienza;
2.ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministero della Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri. Per tali fattispecie saranno rilasciati, rispettivamente, visti per “studio/formazione” di durata non superiore a 24 mesi e visti per “studio/tirocinio” che implicano la frequenza, da parte di stranieri maggiorenni, di corsi di formazione professionale svolta nell'ambito di tirocini formativi in unità produttive in Italia, subordinati alla presentazione di un progetto formativo elaborato da un Ente autorizzato, che preveda espressamente la partecipazione di cittadini stranieri residenti all'estero, vistato dall'Assessorato competente della Regione interessata;
3.minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela: viene rilasciato il visto per motivi di “studio”, esclusivamente a favore di soggetti dall'età compresa fra i 15 e i 18 anni, conviventi con genitore titolare di visto per “residenza elettiva”;
4.minori di età non inferiore a 14 anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dai Ministeri degli Esteri, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
Si confida nella consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore Centrale
Angela Pria
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