Compiti del Comitato per i minori stranieri
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/09/2011 n. 191
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 606 volte dal 14/12/2011
Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21
luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della
giustizia;
Decreta:
Art. 1
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 25 gennaio 2000, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della somma di
piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare,
fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il
Comitato puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale
estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza
maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e'
comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o
della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per
i minori.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
gennaio 2000, n. 19.
Note alle premesse:
- Il testo del decreto legislativo 25 luglio, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999, si veda nella
nota al titolo.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 27 settembre 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150
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