Chiarimenti sulla “tassa” per il permesso di soggiorno e il suo rinnovo
Circolare Ministero dell'Interno del 2 aprile 2012 n. 2665
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 680 volte dal 27/05/2012
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Oggetto: Decreto 6 ottobre 2011 “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”. Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo.
Facendo seguito alla circolare prot. n. 400/Segr./5/2012, di questa Direzione Centrale, concernente istruzioni di carattere operativo, ed in riferimento ai quesiti pervenuti in merito, si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interessato al riguardo, ha fornito chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo economico specificato in oggetto in relazione ai seguenti casi dubbi.
Per quanto attiene all'emissione del duplicato del permesso di soggiorno, è stato fatto presente che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l'emissione di un permesso di soggiorno “duplicato”. Nel caso di specie, infatti, gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, come risulta dal numero identificativo diverso del titolo, essendo tale tipologia “a rigoroso rendiconto”. Atteso quanto precede, secondo il suddetto Dicastero, gli stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta di “duplicato” del titolo di soggiorno.
Tuttavia, essendo l'ammontare dell'importo, commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo di soggiorno, è stata riconosciuta la correttezza dell'orientamento emerso nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Direzione Centrale, secondo il quale lo straniero richiedente il “duplicato” è tenuto a corrispondere l'importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato.
Riguardo al permesso di soggiorno rilasciato ai familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che, nell'elencare all'art. 3 i casi di esenzione, la legge ha stabilito un'eccezione alla regola generale che impone agli stranieri richiedenti il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno il versamento del contributo, affermando che tali casi di esenzione assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo. Di conseguenza, il predetto Dicastero ritiene che agli stranieri familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria non si applica il beneficio del riconoscimento dell'esenzione, dovendosi accertare il versamento del contributo.
Passando alla possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prospettato analoghe considerazioni di segno negativo, facendo leva sul carattere di corrispettivo che esso assume in relazione ad un servizio resto dall'Amministrazione su richiesta del cittadino straniero. In proposito, è stato richiamato l'art. 5, c. 2 ter, del D. Lgs. 286/98, secondo il quale il contributo è dovuto per la “richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno”, ritenendo che lo stesso è dovuto anche nei casi di diniego del permesso di soggiorno in relazione all'attività istruttoria espletata. Sulla scorta di quanto precede, pertanto allo straniero non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, che saranno incamerate dall'Amministrazione. Per contro, è stato ribadito il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico, determinato in euro 27.50, essendo quest'ultimo rapportato all'onere sostenuto dall'Amministrazione per la produzione del titolo. In questi ultimi casi si potrà procedere a rimborso dietro apposita istanza dell'interessato al Ministero dell'Economia e Finanze, secondo le modalità attualmente in uso.
Per completezza, si richiama l'attenzione sul principio ribadito nel parere reso dal Ministero dell'Economia e Finanze circa il carattere tassativo dei casi di esenzione dal versamento del contributo, che pertanto non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo.
Infine, si rappresenta che la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, con nota del 27 marzo scorso, trasmessa in formato elettronico unita alla presente, ha fornito indicazioni agli Uffici Amministrativo Contabili di codeste Questure circa l'acquisizione delle istanze di rimborso pervenute da parte degli interessati.
Attesa la delicatezza della tematica, si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte delle SS. LL..
IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1566 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Precisazioni ed indicazioni operat...
Letto 554 volte dal 30/12/2012
-
Decreto Flussi 2012 - il testo normativo
Letto 347 volte dal 07/12/2012
-
CHECK LIST SANATORIA Lavoratori Stranieri 2012
Letto 881 volte dal 14/09/2012
-
Più semplice cambiare residenza (e comunicarlo) dal 9 maggio 2012. Anche per gli stranieri
Letto 683 volte dal 12/07/2012
-
Autocertificazione secondo la legge di stabilità – in materia di immigrazione, idoneità abitativa e domande riguardanti ...
Letto 858 volte dal 07/07/2012