Al fine di consentire ai cittadini extracomunitari, che hanno presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno presso le Questure competenti e che sono in possesso della relativa ricevuta, di uscire e far reingresso regolare sul territorio nazionale, si autorizzano gli stessi ad allontanarsene, nel periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre p.v., alle seguenti condizioni:

a) l’uscita ed il rientro dal territorio nazionale dovrà avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;

b) lo straniero dovrà esibire il passaporto, o documento d’identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, copia o originale del permesso di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento;

c) il personale preposto a controlli di frontiera provvederà ad apporre il timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla predetta ricevuta;

d) il viaggio non dovrà prevedere il transito in altri Paesi Schengen.

Il Ministro