Norme attuazione e di coordinamento legge 04/04/1952 n. 218, su riordinamento pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 694 volte dal 26/10/2013
Art. 1.
Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomini e del 55° se donne.
La disposizione relativa all'eta' di cui al precedente comma si
applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art.
27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.
Art. 2.
I contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani
sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo precedente.
Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle
Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti.
Art. 3.
I contributi base di cui alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla
legge 4 aprile 1952, n. 218, nonche' quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153)).
Art. 4.
Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui
all'articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 15, commi 3° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a
settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso e' inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.
Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comma si osserva
anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell'art. 6, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 5.
Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a
quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.
Il valore di tali contributi e' quello della classe corrispondente
all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.
Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in
tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1975, N. 160)).
Art. 6.
I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonche' al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.((26))
L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie,
o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell'art.
51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.((26))
Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato
e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, puo' stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni dalla
L. 31 marzo 1979, n. 92, ha disposto (con l'art.3) che " Il termine per il versamento dei contributi di cui all'art. 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, e' fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali
i contributi si riferiscono."
Art. 7.
I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione
alla loro organizzazione aziendale possono in via eccezionale, essere autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo entro un termine piu' ampio di quello stabilito dall'articolo stesso e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza.
L'autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate,
e' conferita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facolta' di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora.
Art. 8.
I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto
indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato.
Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso
dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento e' restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresi' restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432)).
Art. 9.
Le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni
alla data di consegna all'istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti gli effetti e e non sono rimborsabili.
Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative
riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui
all'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.((10))
------------------ AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 10 aprile 1962, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1962, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952. n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
CAPO 2°- Contributi figurativi.
Art. 10.
I periodi di cui all'art. 56, lett. a), numeri 1 e 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4 commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, sempreche' per detti periodi non continui a sussistere in favore dell'assicurato l'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta.
Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui
all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4, commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.(5)
I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. a),
n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria o degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del presente articolo.((23))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n.
2 (in G.U. 1a s.s. 18/3/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, - secondo il quale "l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita'... nel quinquennio antecedente... ciascun periodo di degenza sanatoriale" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;".
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio, n. 125 (in
G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nella parte in cui esclude il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile per le pensioni a carico di altre forme di previdenza, anziche' escluderlo solo quando per tali pensioni sia
stato effettivamente computato."
Art. 11.
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui
all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale e' stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione gia' presentata.
Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata
inferiore a 15 giorni.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n.
2 (in G.U. 1a s.s. 18/3/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 11, parte ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 38, comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale "non sono riconosciute ai fini predetti (dei contributi assicurativi) le malattie di durata inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli artt. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;"
Art. 12.
I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato
di gravidanza e puerperio, stabiliti dall'art. 5 e dal primo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa sempreche' l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.
I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresi' agli
effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennita' di disoccupazione, purche' nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purche' non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.(12)((19))
Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni
caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso e' riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.
---------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " della norma contenuta nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lett. a, n. 3, lett. b e c, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione." ------------------ AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 152 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione."
Art. 13.
L'importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i
periodi di cui agli articoli 10 e 12 del presente decreto e' calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati, o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo.
Per i periodi di servizio militare di cui all'art. 136 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe della tabella B, n. I, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo stesso contributo e' computato per i periodi considerati nel primo comma qualora l'assicurato non possa far valere alcun contributo nell'anno anteriore a ciascun periodo.
Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del
diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli assicurati gia' titolari di una pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro trattamento che comporti l'esclusione dall'assicurazione predetta, per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.((15))
---------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-3 luglio 1963, n. 112 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1963, n. 180) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
CAPO 3°- Contributi volontari.
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Art. 15.
L'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve risultare
in possesso alla data della scadenza di validita' di ciascuna tessera di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, computando i contributi obbligatori e quelli volontari, per il quinquennio precedente la data stessa.
Nel caso che il versamento dei contributi volontari sia effettuato
mediante pagamento diretto l'assicurato deve risultare in possesso del sopradetto requisito alla scadenza del biennio dalla data di decorrenza dell'autorizzazione e, successivamente, alla scadenza di ciascun biennio.
Qualora durante il periodo di validita' della tessera il titolare
dell'autorizzazione sia nuovamente soggetto all'obbligo delle assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, le marche assicurative dovranno essere applicate dal datore di lavoro sulla tessera stessa, sulla quale l'assicurato, in caso di ulteriore cessazione o sospensione dell'obbligo assicurativo, potra' continuare il versamento dei contributi volontari sino alla scadenza della validita'.((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 dicembre 1961, n. 75 (in
G.U. 1a s.s. 5/1/1962, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con
riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Art. 16.
I contributi volontari per l'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatoria di pensione. Parimenti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei trattamenti sopracitati.(3)((11))
Si considerano comunque validi a tutti gli effetti i contributi
volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione" in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
----------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio 1963, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del primo comma, secondo periodo, dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
TITOLO II - LE PRESTAZIONI
CAPO 1° - Prestazioni per la invalidita', la vecchiaia
e i superstiti.
Art. 17.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti
dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, e del primo comma dell'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non piu' di:
a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la
qualifica di permanenti, abituali o occasionali:
b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le
qualifiche indicate alla precedente lettera a) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;
c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la
qualifica di eccezionali.((14))
Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un
periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.
Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di
giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.
Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda
di pensione di invalidita', richiesto dal primo comma dell'art. 9, sub art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.
Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono
computati tanti contributi di cui alla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
---------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 25 maggio-o giugno 1963, n. 84 (in G.U. 15/6/1963, n. 159) l'illegittimita' costituzionale " dell'art. 17, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art. 9, ultimo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della stessa legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Art. 18.
((La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della
domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli,
nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda)). ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ha disposto (con l'art.18) che la
modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
Art. 19.
La pensione di riversibilita' di cui all'ultimo comma dell'art. 13,
sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, purche' alla morte dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e sempreche' non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita' i figli in eta'
superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.
Conserva il diritto alla pensione di riversibilita' dopo il
compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta eta'.
Art. 20.
La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall'art.
25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' applicabile anche agli effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di invalidita'. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano riconosciuti invalidi o per i qualsiasi verifichi il decesso nel periodo di validita' dell'articolo medesimo. Al verificarsi delle dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari.((15))
---------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 124 (in G.U. 1a.s.s. 13/7/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
Art. 21.
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338) ((16))
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con snetenza 26 febbraio-14 marzo, n. 18
(in G.U. 1a s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'articolo 27 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77
della Costituzione."
Art. 22.
Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato,
sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, sempreche' nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' verificato il tardivo adempimento.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338))
Art. 24.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o post-sanatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
L'assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, puo' invece ottenere la pensione per invalidita' nel periodo in cui usufruisce di cura ambulatoria o di indennita' postsanatoriale.
La trattenuta di cui al secondo comma dell'art. 72 ha inizio dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione.
Art. 25.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
La disposizione dell'art. 12 sopra citato, con i limiti di cui al
comma precedente, si applica altresi' ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.((13))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con snetenza 7-10 maggio 1963, n. 65 (in
G.U. 1a s.s. 18/5/1963, n. 132) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Art. 26.
Il pagamento della pensione di invalidita' e' sospeso quando
l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidita' se si tratta, di operaio, o alla meta', se si tratta di impiegato.
La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire
dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni gia' avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume
pensionati per invalidita' in forza della legislazione speciale sopra richiamata e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso e' inoltre tenuto a comunicare all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla data stessa.((1))
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile-5 maggio 1959, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1959, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959."
Art. 27.
I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di
previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20% dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato. Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di eta' o di invalidita' previste dall'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate. Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquidazione della pensione per invalidita' o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento e' liquidato con l'osservanza delle norme di cui all'art.
21 del presente decreto.
Il supplemento di pensione e' a carico dell'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo adeguamento, ed e' riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.
Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola,
contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.((6))
-----------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-27 maggio 1961, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 3/6/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dell'articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76
della Costituzione."
Art. 28.
Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sempreche' non rientrino nella competenza degli Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidita', nonche' agli assicurati per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidita'.
CAPO 2°- Prestazioni per la tubercolosi.
Art. 29.
Il marito. di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico
della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei limiti stabiliti per gli altri familiari.
I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato
che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954,n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennita', post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di eta' previsti dall'art. 1 della legge stessa.((17))
------------------ AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-14 marzo n. 19 (in G.U. 1a.s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma contenuta nel primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione."
Art. 30.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1953,
n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti per la tubercolosi hanno diritto all'ammissione nelle colonie marine o montane purche' abbiano compiuto l'eta' di sei anni e non abbiano superato l'eta' di 12 anni.
L'ammissione viene disposta dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale e le spese relative sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
CAPO 3°- Prestazioni per la disoccupazione
involontaria.
Art. 31.
L'importo dell'indennita' di disoccupazione e del sussidio
straordinario di disoccupazione e' fissato in L. 230 giornaliere per tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte L. 80 giornaliere per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la maggiorazione della indennita' o del sussidio straordinario ai sensi delle disposizioni in vigore.
Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le
indennita' e le maggiorazioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli articoli 35 e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonche' l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni. (4)(18)((25))
------------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 ha disposto (con l'art.1) che " Con
effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti
disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere."
---------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 come modificata dal Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 ha disposto (con l'art.1) che "Con effetto dal 1 aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, e' elevata a lire quattrocento." ----------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 come modificata dal Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 a sua volta modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art.1) che " che a decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800."
Art. 32.
L'indennita' di disoccupazione o il sussidio straordinario e le
relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.
Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si
verifichino nel corso del periodo di indennizzabilita', purche' il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.
La corresponsione delle prestazioni e' sospesa qualora il
disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.((2))
L'indennita' di disoccupazione e il sussidio straordinario non
spettano per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 24 (in
G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 32 del detto decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui si stabilisce che l'indennita' di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37 della indicata legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Art. 33.
Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennita' per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73 e 77 del citato decreto-legge.
Per la concessione della prestazione restano ferme le modalita'
stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 19247, n. 2270.
Art. 34.
Ai fini della percezione della indennita' di disoccupazione o del
sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga, richiesto, deve comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuita' della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende dichiarazioni false.
Il disoccupato deve altresi' sottostare alle altre norme per il
controllo della disoccupazione stabilite dall'istituto nazionale della previdenza sociale, che puo' in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all'Organo erogatore.
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.
Art. 35.
Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall'articolo
unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro straordinario effettuate debbono essere versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'accreditamento a favore della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine di cui all'art. 6 o, in caso di autorizzazione a differire gli adempimenti contributivi, entro il termine piu' ampio previsto dall'art. 7. Per la riscossione di dette somme si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni generali obbligatorie.
L'obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro
straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione.
Art. 36.
Ai fini dell'applicazione ((...)) dell'art. 32, lett. b), della
legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilita' d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, e' accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.
Art. 37.
I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei
precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontario, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati;
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto
previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n.
860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano
protetti agli effetti delle assicurazioni interessato in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo
corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato
da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal
computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sua art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidita' e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonche' dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennita' di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse
da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidita' o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.((24))
-----------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ha disposto (con l'art.16) che
e' abrogato l'art.37 per le parti concernenti la prosecuzione volontaria.
Art. 38.
Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti,
gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.((27))
------------------
AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 maggio n. 180 (in G.U.
1a s.s. 26/5/1999) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la
vivenza a carico degli ascendenti."
Art. 39.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, sub art. 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave inferiorita' fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Art. 40.
Agli effetti della determinazione della vivenza a carico
dell'assicurato o del pensionato delle persone di famiglia per il riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione o alle maggiorazioni di esse gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il documento del Comune di origine o di residenza rilasciato sul modulo previsto dall'articolo 38 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Nel caso in cui la concessione della prestazione o delle
maggiorazioni di essa sia subordinata alla sussistenza di limiti di reddito dei familiari, o quando sia necessario conoscere l'entita' dell'onere sostenuto per il mantenimento dei familiari stessi, l'interessato deve dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'entita' rispettivamente dei redditi e degli oneri su apposito modulo nel quale saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite per chi rende dichiarazioni false.
L'interessato deve inoltre tempestivamente denunciare all'istituto
ogni variazione del proprio stato di famiglia o del reddito dei familiari o del contributo per il loro mantenimento che comporti la cessazione o la variazione delle prestazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' comunque
compiere in ogni momento indagini per controllare la sussistenza delle condizioni per il diritto alle singole prestazioni rivolgendosi all'Ufficio delle imposte dirette e ad altri uffici pubblici, o anche all'Arma, dei carabinieri o alle Autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 41.
Nelle contravvenzioni alle leggi che disciplinano le assicurazioni
obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, la Cassa unica per gli assegni familiari, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, la Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, la contribuzione per la tutela della maternita' delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari e quella per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonche' ogni altra contribuzione relativa a gestioni affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contravventore puo', prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, presentare all'Istituto domanda di oblazione da lui sottoscritta. L'oblazione puo' essere richiesta con unica domanda per piu' contravvenzioni contestate sotto la medesima data.
Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni
contributive, la domanda di oblazione deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla ricevuta comprovante il pagamento all'Istituto dei contributi omessi e di una somma pari al 10% del relativo importo quale deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle sanzioni; negli altri casi la domanda di oblazione deve essere accompagnata, pure a pena di inammissibilita', dalla ricevuta di un deposito cauzionale di importo pari ad un decimo della penalita' massima prevista per ogni contravvenzione.
La domanda di oblazione sospende il corso del procedimento penale e
non puo' essere revocata.
Art. 42.
Per la definizione delle domande di oblazione presenta e ai sensi
dell'articolo precedente l'Istituto, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive l'Istituto inoltre puo', previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva prevista per le singole inadempienze.
Il pagamento delle somme stabilite dall'istituto deve essere
effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della.
comunicazione della decisione, che deve essere data al
contravventore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il pagamento estingue il reato.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il
procedimento penale riprende il suo corso e il contravventore non puo' piu' avvalersi del beneficio dell'oblazione. La somma versata a titolo di deposito cauzionale e' trattenuta a garanzia del pagamento dell'ammenda e del rimborso delle spese; qualora il contravventore sia prosciolto, la somma e' ad esso restituita.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 119. - RELLEVA
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