Vigente al: 3-6-2013 Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente della Repubblica sul decreto concernente la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e la istituzione delle sedi di corte di assise. Signor Presidente, 1. - L'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383 ha delegato al Governo la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari. Altra delega e' stata pure attribuita dall'art. 55 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, per introdurre nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa. Sembra preferibile avvalersi della delega contenuta nell'art. 4 della legge 4 maggio 1951; perche', nella piu' ampia formulazione, consente la revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari, comprendendovi anche le corti di assise. L'art. 6 della legge 10 aprile 1951 ha inoltre delegato al Governo di stabilire il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni, e il numero dei giudici popolari. In attuazione delle due deleghe si e' predisposto l'unito schema di decreto legislativo con le annesse tabelle. Giova ricordare che le piante allegate all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, presentano notevoli sperequazioni circa la distribuzione del personale in molti uffici giudiziari, specialmente piu' importanti; che inoltre il lungo tempo trascorso ha messo in rilievo sensibili modificazioni nelle situazioni locali con notevoli riflessi in ordine alla quantita' del lavoro; e che infine la nuova legge sui giudizi di assise rende indispensabile aumentare il personale nelle sedi delle corti di primo e di secondo grado. Pertanto nella revisione delle piante organiche si e' avuto cura: 1) di equilibrare il piu' possibile i tre grandi centri giudiziari, cioe' Milano, Napoli e Roma; i quali, per entita' di popolazione e di affari si differenziano notevolmente dagli altri pure importanti, come Bologna, Firenze, Palermo, Torino e Venezia; 2) di rafforzare in ordine al personale anche le altre corti di appello, tenendo conto della nuova legge sui giudizi di assise; 3) di dare maggiore efficienza agli uffici del pubblico ministero, dato l'aumento notevolissimo del lavoro penale; 4) di aumentare il numero dei magistrati in molti tribunali, (specialmente in quelli presso i quali sono istituite le assise di primo grado) e nelle preture piu' importanti. A cio' si e' provveduto in base sopratutto a elementi obiettivi, come l'entita' della popolazione, la quantita' e la qualita' degli affari, specialmente nella materia penale. Si sono pure tenute presenti le richieste dei capi delle corti e del foro, naturalmente in quanto giustificate, sia dagli elementi obiettivi anzidetti, sia dalla comparazione con altri uffici di pari importanza. Che se, in qualche caso, non si e' potuto raggiungere una perfetta equiparazione fra gli uffici stessi, cio' e' dipeso da squilibri nelle situazioni pregresse, che il numero non eccessivo del personale in aumento (580 magistrati e 500 funzionari di cancelleria e segreteria), non consente di eliminare del tutto. Con tali chiarimenti non sembra necessaria una maggiore precisazione dei particolari; che risultano indicati nelle tabelle. E' da notare infine che per quanto riguarda il personale addetto al Ministero di grazia e giustizia (magistrati e funzionari di cancelleria) la delega al Governo contenuta nell'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383, non si estende alla revisione delle relative piante. Per i magistrati quindi e per i funzionari, fino a nuova disposizione, continuano ad avere vigore, rispettivamente, la tabella N, annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881.