Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise
RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 757
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 244 volte dal 07/08/2013
2. - Per quanto riguarda le corti d'assise, la distinzione stabilita dagli articoli 1 e 2 della legge n. 287 del 10 aprile 1951 in corti di assise di 1° e 2° grado, ha posto il delicato problema se, e presso quale ufficio giudiziario ordinario, debbano essere stabilite le piante delle corti stesse. E' poiche' nulla dispone espressamente la legge, e' sembrato necessario riferirsi al sistema generale vigente, tenendo presenti, come ovvio, anche le norme della Costituzione. Questa, nel secondo comma dell'art. 102, vieta la istituzione di giudici speciali, consentendo soltanto la istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. D'altra parte il codice processuale penale e l'ordinamento, giudiziario conoscono, per i giudizi collegiali di primo grado, il tribunale, e, per quelli di secondo grado, la corte di appello. Ne consegue che l'inquadramento degli uffici di assise nel sistema vigente non puo' che ricollegarsi, per quanto riguarda le piante organiche dei magistrati e dei giudici popolari delle assise di primo grado (nel progetto ministeriale indicate come tribunali di assise), ai tribunali ordinari (sia pure con circoscrizione piu' ampia, come si dira); e coerentemente alle corti di appello, per cio' che riflette le assise di secondo grado. Attribuire alle corti di assise, e particolarmente a quelle di primo grado, una pianta autonoma indipendentemente dal tribunale ordinario, potrebbe far pensare ad una giurisdizione speciale, non piu' consentita dalla ricordata norma costituzionale. Sarebbe d'altra parte piu' grave incongruenza stabilire che i presidenti delle assise di primo grado (consiglieri di corte di appello) siano tratti dai magistrati in pianta presso le corti di appello; poiche' in tale ipotesi, per i giudizi di assise, si creerebbe un contrasto col sistema vigente circa la distribuzione della competenza per grado. Inquadrando invece i nuovi uffici nelle piante organiche, rispettivamente dei tribunali e delle corti, non soltanto si rispetta la Costituzione; ma altresi' si armonizzano le disposizioni del presente decreto con quelle della stessa legge istitutiva del 10 aprile 1951, n. 287. Questa infatti dispone, tra l'altro, nel primo comma dell'art. 40, che, nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, il tribunale del luogo dove ha sede la corte di assise, il presidente e il cancelliere del tribunale del luogo ove ha sede la stessa corte, hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono rispettivamente alla corte di appello, al primo presidente e al cancelliere della corte. Con cio' lascia intendere chiaramente non soltanto che l'organizzazione delle assise di primo grado e' nettamente distinta da quella delle assise di appello, ma altresi' che le prime si ricollegano organicamente al tribunale ordinario dove dette assise hanno sede.
Neppure per gli uffici di assise di appello la legge detta norme circa l'organizzazione. Peraltro pure queste, anche se divise in piu' sezioni, devono avere tutte sede nel capoluogo del distretto presso la corte di appello ordinaria.
La richiesta da parte di alcune citta' interessate, nel senso che siano Istituite sezioni di corte di assise di secondo grado in comuni diversi dal capoluogo del distretto, non puo' essere accolta; perche', in tal maniera, si spezzerebbe la unita' della circoscrizione delle corti, scindendola in tante circoscrizioni distinte quante fossero le sezioni distaccate di corte di assise di secondo grado. Cio' porterebbe alla incongruenza, indubbiamente grave, che, per quanto riguarda le materie civili e le materie penali non di competenza delle assise, il giudice di appello sarebbe unico; mentre, nell'ambito del medesimo distretto, si avrebbero piu' giudici di appello, con propria competenza territoriale, per le materie devolute alle assise; creando in sostanza sezioni distaccate della corte di appello con giurisdizione limitata. Comunque e' da tener presente che, anche per le corti di assise di appello l'art. 7 della legge consente che il primo presidente possa convocarle in altra sede del distretto.
In applicazione quindi dei criteri sopra esposti, nelle piante organiche delle corti di appello e in quelle dei tribunali ove hanno sede le corti di assise di primo grado, sono stati apportati congrui aumenti dei magistrati giudicanti e requirenti per l'ufficio del pubblico ministero. Riguardo a quest'ultimo, peraltro per meglio assicurare il funzionamento dei giudizi di ssise si e' estesa la disposizione gia' contenuta nell'art. 113 dell'ordinamento giudiziario vigente e, nel secondo comma dell'art. 1, si e' attribuita ai procuratori generali la facolta' di applicare, per gravi esigenze del servizio, tenuto conto anche della mole e della delicatezza del processi alle procedure della Repubblica, nelle sedi delle corti di assise di primo rado, magistrati appartenenti ad altri uffici del pubblico ministero del distretto e quindi anche sostituiti procuratori generali. Si tratta di applicazioni che permetteranno una migliore utilizzazione del personale e che, d'altra parte, essendo temporanee, col cessare delle necessita' che le avranno determinate, consentiranno che gli uffici riprendano il normale funzionamento con tutti i magistrati che vi sono addetti.
3. - Per quanto concerne gli uffici di assise di primo rado, essi funzioneranno nelle sedi indicate nella tabella N opportunamente aumentando, come si e' gia' accennato, le piante del tribunale, per assicurare la presenza del magistrato di appello destinato a presiedere, del giudice collaterale e del pubblico ministero.
E' opportuno rilevare, a questo proposito, che, qualora si fossero aumentate le sedi di assise in conformita' delle numerose richieste fatte da diverse parti, si sarebbero create difficolta' pressoche' insormontabili per la destinazione del personale necessario e per i locali. D'altra parte la esperienza ha dimostrato che l'attuale distribuzione del circoli soddisfa le esigenze ella giustizia; le quali sono cautelate anche per l'avvenire, perche' l'art. 7 della legge consente al primo presidente di ordinare, con decreto motivato, che la convocazione delle assise anche di quelle di primo grado) abbia luogo in altra sede del distretto. Secondo le tabelle quindi si avranno 90 sedi di assise di primo grado, con circoscrizione Identica all'attuale, ((ma spesso)) piu' ampia di quella del tribunale, in analogia a cio' che avviene per il tribunale del minorenni che, secondo l'ordinamento giudiziario, ha circoscrizione piu' vasta di quella del tribunale di il e' sezione.
4. - Il numero dei giudici popolari e' stabilito distinta ente per le corti di assise di primo grado e per quelle di appello, dato che la legge prescrive elenchi separati per le une e per le altre. Nella concreta determinazione si sono tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 6 sui giudizi di assise (numero dei giudizi, popolazione, mezzi di comunicazione).
Per le assise di primo grado il numero dei giudici popolari risulta superiore a quello stabilito dalla precedente legislazione. L'aumento assicurera' un migliore funzionamento, evitando le difficolta', incontrate in passato, nella formazione dei collegi giudicanti.
Riguardo alle corti di assise di appello, mancava ogni ferimento, per cui, nella determinazione del numero dei giudici popolari, si e' preso come base il numero previsto attualmente per il circolo avente sede nel capoluogo e lo si e' adeguatamente maggiorato, considerando che, alla corte di assise di appello, affluiranno i procedimenti di tutte le assise del distretto in percentuale presumibilmente assai lata.
Le osservazioni anzidette chiariscono le tabelle cui si feriscono gli articoli 1 e 2.
ZOLI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, comma 1° e 87 comma 5°, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383;
Visto l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ed M allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Per gravi esigenze del servizio il procuratore generale puo' applicare temporaneamente alle procure della Repubblica nelle sedi delle corti di assise di primo grado magistrati appartenenti ad altri uffici del pubblico ministero del distretto.
Art. 2.
Il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di
appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, sono stabiliti nella tabella N allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Art. 3.
Nulla e' innovato per quanto riguarda i magistrati ed i funzionari
di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, continuando ad applicarsi, rispettivamente, la tabella N allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 27. - CARLOMAGNO
TABELLE
Parte di provvedimento in formato grafico
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto", di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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