MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2004, n. 222

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita'
di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di
conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il
Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita' di
iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi
del predetto articolo;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti
pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a
norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o piu' soggetti,
diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialita'
rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere
una lite gia' insorta o che puo' insorgere tra le parti, attraverso
modalita' che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in
via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del
servizio di conciliazione;
g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona
fisica, di diritto privato;
i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro
nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, al sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366):
«Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla
domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'art. 39.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario):
«Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed
ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di
cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerita' ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi prevedere la possibilita'
che gli statuti delle societa' commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo del comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.


Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il
Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o
privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma
dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri e le
modalita' di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi
effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione
periodica, nonche' la sospensione e la cancellazione dal registro dei
singoli organismi, con i relativi effetti.
Note all'art. 2:
Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 reca:
«Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.


Art. 3.
Istituzione del registro
1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla
gestione dei tentativi di conciliazione.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle
risorse umane e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per
gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale
della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica
dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
3. Per la tenuta del registro, il responsabile puo' avvalersi con
compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella
materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR),
designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a
due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, ne'
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. Il registro e' articolato in modo da contenere almeno le
seguenti annotazioni:
a) parte I: enti pubblici;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
b) parte II: enti privati;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti,
amministratori, rappresentanti.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo'
prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformita'
alle previsioni del presente regolamento.
6. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che
assicurino la possibilita' di rapida elaborazione di dati con
finalita' statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente regolamento.
7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre
annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.


Art. 4.
Criteri per l'iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che
costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto
privato.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma
associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.
3. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei
richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:
a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di
autonomia, nonche' la compatibilita' della sua attivita' con
l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il
suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale;
l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di
importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;
c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a
quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli
conciliatori;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza
nello svolgimento del servizio, nonche' la conformita' del
regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella
delle indennita' ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma
dell'articolo 39 del decreto;
f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano
dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione
in via esclusiva per il richiedente;
g) la sede dell'organismo di conciliazione.
4. Il responsabile verifica in ogni caso:
a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori
per i quali, ove non siano professori universitari in discipline
economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi
professionali nelle medesime materie con anzianita' di iscrizione di
almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare
provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la
partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici,
universita' o enti privati accreditati presso il responsabile in base
ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5;
b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti
di onorabilita':
1. non avere riportato condanne definitive per delitti non
colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su
richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento.
5. Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una
societa' tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche
in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato,
con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il
trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo
contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i
compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone
nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento
giuridico ed economico applicato.
6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone
indicate alle lettere c) ed f) del comma 3.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.):
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV devono possedere i requisiti di professionalita',
onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). - 1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti all'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di venticinquemila
euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e
massimo delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di
calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da
enti privati.
4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del
presente articolo, debbono essere allegate al regolamento
di procedura.».


Art. 5.
Procedimento
1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le
modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli
atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere
corredata; delle determinazioni relative e' data adeguata
pubblicita', anche attraverso il sito internet del Ministero; alla
domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di
procedura e la tabella delle indennita' redatta in conformita' del
regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli
enti privati, l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle
tariffe.
2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformita'
al comma 1, sentito il Ministero degli affari esteri.
3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello
predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica,
con modalita' che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.
4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; la
richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e'
ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che
inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la
documentazione integrativa richiesta.
5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che
il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti
pubblici e privati si conformano alle modalita' previste
dall'articolo 17 del decreto.
Note all'art. 5:
Per il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 17. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni
alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a
norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da
sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche
da parte di collaboratore o addetto allo studio del
difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le
trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b),
devono essere effettuate nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.».


Art. 6.
Limiti individuali all'esercizio delle funzioni
1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione
l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo
svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni,
debitamente sottoscritte dagli interessati.
2. Ferme le dichiarazioni di esclusivita' richieste a norma
dell'articolo 4, comma 3, lettera f), nessuno puo' dichiararsi
disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per piu' di tre
organismi.
3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste
dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da
professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche; il responsabile e' tenuto a informarne gli organi
competenti.


Art. 7.
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di
informalita', rapidita' e riservatezza ed ai principi indicati
nell'articolo 40 del decreto; e', in ogni caso, vietata l'iniziativa
officiosa del procedimento.
2. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge
il procedimento di conciliazione, che e' derogabile soltanto su
accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione
del regolamento e' derogabile per accordo delle parti; il regolamento
assicura la possibilita' che il conciliatore designato, se le parti
lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma
dell'articolo 40, comma 2, del decreto.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita' allo
svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace, finche'
dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme
e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di
procedura civile.
4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento
di conciliazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da
parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialita'
di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).
5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del
relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o
organismo, e' obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente
registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo
12; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo
conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati,
comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 40 (Procedimento di conciliazione). - 1. I
regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza
del procedimento e modalita' di nomina del conciliatore che
ne garantiscano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento
di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si
conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla
quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha
luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali e' disposta a conciliare. Di tali
posizioni il conciliatore da' atto in apposito verbale di
fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia
alle parti che la richiedano. Il conciliatore da' altresi'
atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una
parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto
previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono
essere oggetto di prova testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con
mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza
di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti
della domanda giudiziale. La decadenza e' impedita, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente
dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la
segreteria dell'organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le
posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal
giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art.
96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando
comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il
contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi
a lui, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e puo' anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della
societa' prevedano una clausola di conciliazione e il
tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza
della parte interessata proposta nella prima difesa,
dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e
sessanta giorni per il deposito dell'istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione
ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il
processo puo' essere riassunto dalla parte interessata se
l'istanza di conciliazione non e' depositata nel termine
fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di
riassunzione e' allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a
norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura
civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono
essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo
di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.
8. Se la conciliazione riesce e' redatto separato
processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale, previo accertamento della
regolarita' formale, e' omologato con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 322 del codice di
procedura civile:
«Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa). -
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e'
proposta anche verbalmente al giudice di pace competente
per territorio secondo le disposizioni della sezione III,
capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non
contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art.
185, ultimo comma, se la controversia rientra nella
competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di
scrittura privata riconosciuta in giudizio.».


Art. 8.
Obblighi degli iscritti
1. L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare
immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini del-l'iscrizione.
2. Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite
dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale
da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale,
su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini
dell'omologazione.


Art. 9.
Effetti dell'iscrizione
1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e
comunicato all'istante il numero d'ordine attribuito nel registro
all'ente o organismo, ne' l'ente, l'organismo, ne' il conciliatore
designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di
svolgere la prestazione richiesta.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente,
l'ente o organismo e' tenuto, negli atti, nella corrispondenza
nonche' nelle forme di pubblicita' consentite, a fare menzione del
numero d'ordine con la dicitura: «iscritto al n. ... del registro
degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma
dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di
ogni anno successivo, ogni ente o organismo trasmette il rendiconto
della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul
relativo sito internet.
Note all'art. 9:
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.


Art. 10.
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi
piu' gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che
regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o
eventi che, qualora gia' conosciuti o accaduti, o comunque
verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito l'iscrizione,
ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 8.
2. E' disposta la cancellazione degli enti e organismi che non
abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso
di un biennio.
3. La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di
ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i
regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei procedimenti in
corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo dal
registro.
4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui al comma 1,
l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli
enti o organismi interessati.
5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei
soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti
dall'articolo 4, comma 3, lettera d); in via transitoria, e finche'
non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i
criteri elaborati dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di
conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore
di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la
valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti.
6. Il responsabile puo' richiedere agli enti o organismi
attestazioni omogenee di qualita', a far data dal secondo anno
successivo all'iscrizione nel medesimo.


Art. 11.
Revisione del registro
1. La revisione del registro e' disposta dal responsabile con
cadenza triennale; degli esiti e' informato il procuratore generale
della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto
dall'articolo 42, comma 3 del decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le
informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti
fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 42 (Disposizioni finali). - 1. Il Ministero della
giustizia approva uno o piu' modelli, anche telematici, per
la rilevazione degli elementi necessari alla periodica
elaborazione del dato statistico concernente la durata
media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al
presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono
provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle
corti d'appello e della Corte suprema di cassazione.
2. Il presidente del tribunale, il presidente della
corte d'appello e il primo presidente della corte suprema
di cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute
dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di
raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente
comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della
giustizia ne garantisce la piu' ampia conoscibilita', anche
in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente
il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Nell'intervento del procuratore generale della
Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a
norma dell'art. 93, primo comma, n. 1), del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e' offerta specificamente notizia
dei dati in questione.».


Art. 12.
Registro degli affari di conciliazione
1. Ciascun ente o organismo e' tenuto a istituire un registro,
anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni
relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle
parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la
durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante
dell'ente o dell'organismo deve presentare senza indugio al
responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti
all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati
raccolti e i documenti conservati.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con
determinazione del responsabile, previamente comunicate agli
iscritti.
3. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile e'
fatto obbligo all'ente od organismo di conservare copia degli atti
dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di
esaurimento del mandato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2961 del codice civile:
«Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I
cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i
patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste
sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari,
dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo puo'
essere deferito il giuramento perche' dichiarino se
ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.».


Art. 13.
Obblighi di comunicazione al responsabile
1. L'autorita' giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi
dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al
responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini
dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
2. L'autorita' giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile
copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di
conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.
Note all'art. 13:
Per l'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, vedi note all'art. 7.


Art. 14.
Responsabilita' del servizio di conciliazione
1. Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua
prestazione; della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di
appartenenza.


Art. 15.
Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio
nell'organismo di conciliazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza
su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.
2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla
prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
3. Al conciliatore e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una
dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal
regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed
eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle
vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle
prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai
fini dell'imparzialita' dell'opera;
c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile
in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo
determina il venire meno dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b).


Art. 16.
Divieti conseguenti al servizio di conciliazione
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera b),
secondo periodo, l'ente o l'organismo non puo' assumere diritti e
obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che
operano presso di se' o presso altri enti o organismi iscritti nel
registro.


Art. 17.
Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro della giustizia: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 69