MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2004, n.223

Regolamento recante approvazione delle indennita' spettanti agli
organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 e, in particolare, il comma 3, ove si dispone che «con
regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli
organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio
di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a
il seguente regolamento:


Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennita»
l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio
di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti
da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo
38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facile la lettura delle disposizioni di legge alle
quali operato il rinvio. Restano invariati il varore
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366):
«Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). - 1.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura.
2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta
di registro entro il limite di valore di venticinquemila
euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e
massimo delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di
calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle
delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da
enti privati.
4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere
rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennita', determinate a norma del
presente articolo, debbono essere allegate al regolamento
di procedura.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario):
«Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed
ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di
cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerita' ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi' prevedere la possibilita'
che gli statuti delle societa' commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 39 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 5 del 2003.
«Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
della data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla
domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'art. 39.».


Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo
e il criterio di calcolo delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma
dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di
cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto
legislativo n. 5 del 2003.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 1.


Art. 3.
Criteri di composizione dell'indennita'
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le
spese di conciliazione.
2. Per le spese di avvio del procedimento e' dovuto da ciascuna
parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte
istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e
dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della
risposta.
3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano
una domanda di conciliazione congiunta.
4. Per le spese di conciliazione e' dovuto da ciascuna parte
l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun
scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A
allegata al presente decreto, puo' essere aumentato in misura non
superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza,
complessita' o difficolta' dell'affare.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il
valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo
relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in
nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite e' indicato nella domanda di conciliazione
a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi
sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima
dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore
alla meta'; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione
del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento e'
riassunto secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di
procedura dell'organismo.
11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del
conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione,
indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse
anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio
di conciliatori.
12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da
ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli
organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico
interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.


Art. 4.
Invarianza della spesa
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 68
Tabella A (allegata
all'articolo 3 del decreto
recante approvazione delle
indennita' spettanti agli
organismi di conciliazione a
norma dell'articolo 39 del
decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5)
=====================================================================
Valore della lite | Spesa | (per ciascuna parte)
=====================================================================
Fino a Euro 1.000 | |Euro 40
da Euro 1.001 |a Euro 5.000 |Euro 100
da Euro 5.001 |a Euro 10.000 |Euro 200
da Euro 10.001 |a Euro 25.000 |Euro 300
da Euro 25.001 |a Euro 50.000 |Euro 500
da Euro 50.001 |a Euro 250.000 |Euro 1.000
da Euro 250.001 |a Euro 500.000 |Euro 2.000
da Euro 500.001 |a Euro 2.500.000 |Euro 4.000
da Euro 2.500.001 |a Euro 5.000.000 |Euro 6.000
Oltre Euro 5.000.000 | |Euro 10.000