Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Principi e finalità)
1. La Regione riconosce l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della
crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato
e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
2. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori
separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell’autonomia e di un’esistenza dignitosa
degli stessi.
3. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri
separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito
di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di
corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo
genitoriale.

Articolo 2
(Azioni regionali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, in particolare, svolge le seguenti azioni:
a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tute
la dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi artico
lati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di dif
ficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all’ar
ticolo 3.

Articolo 3
(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La Regione, nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12
(Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione
di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia
in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell’affidamento
congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti
dalla l.r. 12/2006, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere
costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Aziende sanitarie locali.
3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non
aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

Articolo 4
(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. La programmazione distrettuale di cui alla l.r. 12/2006 valorizza gli interventi previsti dalla presen
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te legge e, in particolare, i programmi che prevedano:
a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in
condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all’altro
coniuge separato;
b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore
dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati
all’effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull’effettiva giusta osservanza dei
principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio) e alla l. 54/2006;
c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia
ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

Articolo 5
(Finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. Il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all’articolo 25 della l.r. 12/2006 individua le risorse finanziarie
e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi
previsti dagli articoli 3 e 4.
2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative,
individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall’articolo
4, comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

Articolo 6
(Monitoraggio)
1. La Regione svolge un’azione di monitoraggio sull’impiego delle risorse per verificare l’andamento
e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell’assegnazione degli alloggi,
nonché sull’efficacia dei programmi finanziati.

Articolo 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo dello stanziamento
dell’U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali”, per le spese di parte corrente, e
dell’U.P.B. 10.201 “Fondo per le politiche sociali”, per le spese in conto capitale, dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 7 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2008
N. 34

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore
Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei
Consiglieri Alessio Saso e Vincenzo Plinio in data 8 febbraio 2007, dove ha acqui
sito il numero d’ordine 257;
b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, primo
comma, del Regolamento interno del Consiglio;
c) è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, primo
comma, del Regolamento interno del Consiglio;
d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità, sul testo
riformulato, nella seduta del 28 luglio 2008;
e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità nella sedu
ta del 18 settembre 2008;
f) è stata esaminata e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del
29 settembre 2008;
g) la legge regionale entra in vigore il 23 ottobre 2008.

2. NOTE AGLI ARTICOLI
Note all’articolo 3
• La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8
• La legge 8 febbraio 2006, n. 54 è pubblicata nella G.U. 1 marzo 2006, n. 50.
Nota all’articolo 4
• La legge 1° dicembre 1970, n. 898 è pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1970, n. 306.