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DIRETTIVE - 21/05/2008 , n. 52 - 08/52/CE - Gazzetta UE 24/05/2008 , n.316

EPIGRAFE
Direttiva del Parlamento Europeo e della Commissione relativa a determinati aspetti della mediazione in
materia civile e commerciale.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.
A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
2) Il principio dell'accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla
giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati
membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.
3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle
controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l'istituzione di principi fondamentali in questo
settore è un passo essenziale verso l'appropriato sviluppo e l'operatività dei procedimenti stragiudiziali per
la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare
l'accesso alla giustizia.
4) Nell'aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di
risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale
circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'Unione europea e intraprendendo
consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per
promuovere l'utilizzo della mediazione.
5) L'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell'Unione europea
di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l'accesso ai metodi giudiziali
ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di
mediazione.
6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in
materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi
risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più
facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti
nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
7) Al fine di promuovere ulteriormente l'utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi
ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro
normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.
8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie
transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai
procedimenti di mediazione interni.
9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l'utilizzazione di tecnologie moderne di
comunicazione nei procedimenti di mediazione.
10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia
transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della
loro controversia con l'assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e
commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base
alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di
famiglia e del lavoro.
11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura
arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori,
l'arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una
raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.
12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una
mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre
applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla
mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla
questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe
estendersi ai tentativi dell'organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel
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contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l'organo
giurisdizionale o il giudice adito richiedano l'assistenza o la consulenza di una persona competente.
13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria
giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come
desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l'organo
giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre,
l'organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l'attenzione delle parti sulla possibilità di
mediazione.
14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla
mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca
alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non
dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano
aspetti non coperti dalla presente direttiva.
15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per
determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia
transfrontaliera o meno.
In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione
nel momento in cui intraprendono un'azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.
16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all'effetto sui termini di
decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione degli accordi risultanti dalla
mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la
formazione dei mediatori e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla
fornitura dei servizi di mediazione.
17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni
basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I
meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e
l'autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e
competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza del codice europeo di condotta dei
mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.
18) Nell'ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione che
stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore
o organizzazione che rientri nell'ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere
incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni
relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di
composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.
19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel
senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli
Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione
possano chiedere che il contenuto dell'accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato
membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del
suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la
possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell'accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora
l'obbligo contemplato nell'accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.
20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe
essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa
comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del
22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato
membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi.
Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di
famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l'accordo è stato concluso e in cui se ne chiede
l'esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato
membro rendendo l'accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.
22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di
esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.
23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente direttiva dovrebbe
prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di
proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in
materia civile e commerciale.
24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché
le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo
giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri
dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali
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relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o
decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in
materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.
25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come
contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di
mediazione.
26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono
incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per
quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati
membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a
livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
29) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno
notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art.1
Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e
di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e
garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.
2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale
tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si
estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato
per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della
Danimarca.

Art.2
Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno
una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra
parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell'articolo 5, un
invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una
controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è
avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente
alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE)
n. 44/2001.

Art.3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove
due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla
risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle
parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento
giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall'organo
giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione
nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;
b) per "mediatore" si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace,
imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello
Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Art.4
Qualità della mediazione

1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici
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volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione
nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della
qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire
che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

Art.5
Ricorso alla mediazione

1. L'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può
altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni
hanno luogo e sono facilmente accessibili.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione
obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario,
purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

Art.6
Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la
possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso
esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto
dell'accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di
detto Stato membro non ne prevede l'esecutività.
2. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto
autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello
Stato membro in cui è presentata la richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a
ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e
all'esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.

Art.7
Riservatezza della mediazione

1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri
garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti
nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento
giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un
procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in
particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare
un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona; oppure b) la comunicazione del contenuto
dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale
accordo.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per
tutelare la riservatezza della mediazione.

Art.8
Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una
controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in
relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini
di prescrizione o decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza
previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

Art.9
Informazioni al pubblico

Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in
particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che
forniscono servizi di mediazione.

Art.10
Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni
sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 3.

Art.11
Revisione

Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo
sviluppo della mediazione nell'Unione europea e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se
del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Art.12
http://dejure.giuffre.it/psixshared/temporary/ftmp1256323978.htm 13/10/2008

Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l'articolo 10,
per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art.13
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.

Art.14
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.