Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

{SEC(2004)1314}
(presentata dalla Commissione)
IT 2 IT
RELAZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
1.1. Obiettivi
1.1.1. Garantire un migliore accesso alla giustizia

Un migliore accesso alla giustizia rappresenta uno degli obiettivi chiave della politica
UE volta ad istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dove i privati e le
imprese non dovrebbero essere dissuasi o scoraggiati dall’esercitare i loro diritti a
causa dell’incompatibilità o della complessità dei sistemi giuridici e amministrativi
degli Stati membri. Il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in questo contesto,
includere la promozione dell’accesso ad adeguate procedure di risoluzione delle
controversie per i privati e le imprese e non soltanto la possibilità di accedere al
sistema giudiziario.
La direttiva oggetto della proposta contribuisce a questo obiettivo agevolando
l’accesso alla risoluzione delle controversie attraverso due tipi di disposizioni: in
primo luogo, quelle volte a garantire un’efficace relazione tra la mediazione ed i
procedimenti giudiziari, istituendo una normativa minima comune nella Comunità
relativamente ad un certo numero di aspetti fondamentali della procedura civile. In
secondo luogo, fornendo ai tribunali degli Stati membri strumenti efficaci per
promuovere attivamente l’utilizzo della mediazione, senza tuttavia rendere la
mediazione obbligatoria o soggetta a sanzioni specifiche.
Le disposizioni riguardanti lo svolgimento della mediazione oppure la nomina o il
riconoscimento dei mediatori sono state escluse dalla proposta di direttiva. Avuto
riguardo alle reazioni al Libro verde del 2002 ed agli attuali sviluppi a livello
nazionale, non appare chiaro se la legislazione costituisca la migliore opzione per
questo genere di disposizioni. Escludendo invece dalla proposta misure di tipo
regolamentare circa il procedimento di mediazione stesso, la Commissione ha
cercato di incoraggiare iniziative autonome di regolamentazione e continua a farlo
anche attraverso la presente proposta di direttiva.
Nel corso delle consultazioni sul progetto preliminare di questa proposta coloro che
hanno risposto hanno sostenuto l’approccio complessivo del progetto circa le
questioni affrontate, nonché su quelle escluse da esso. Rispetto al progetto
preliminare sono stati effettuati alcuni cambiamenti, soprattutto di natura tecnica, a
disposizioni specifiche, spiegati nella sezione 3.

1.1.2. Un’efficace relazione tra mediazione e procedimenti civili

In questa proposta sono state conservate essenzialmente materie che non possono
essere adeguatamente affrontate attraverso soluzioni basate sul mercato. Ciò riguarda
in particolare norme di procedura civile che possono avere un impatto sull’utilizzo
della mediazione così come sulla sua efficacia. L’interazione tra mediazione e
procedimenti civili tradizionali può presentarsi in diverse occasioni, ad esempio:

– le parti prendono in considerazione il ricorso alla mediazione immediatamente
dopo il sorgere della controversia, come alternativa alla proposizione di azioni
civili; se le parti utilizzano la mediazione e non riescono a raggiungere una
composizione transattiva, i procedimenti civili vengono instaurati una volta
esaurita la mediazione;
– in caso di raggiungimento di un accordo transattivo attraverso la mediazione,
nell’eventualità che una delle parti non onori l’accordo stesso, si può comunque
intraprendere l’azione civile;
– le parti instaurano procedimenti civili immediatamente dopo il sorgere della
controversia, senza aver (ancora) considerato la possibilità della mediazione.
Attualmente l’interazione tra mediazione e procedimenti civili presenta alcuni
elementi incerti, dovuti alla mancanza di norme nazionali di procedura o alle
discrepanze tra esse, elementi che risaltano con particolare evidenza nelle situazioni
che coinvolgono elementi transfrontalieri. Anche se la mediazione sembrerebbe
essere il mezzo più idoneo di risoluzione delle controversie in un determinato caso di
specie, le parti possono tuttavia optare per un procedimento civile tradizionale
proprio in considerazione di queste incertezze. Un quadro giuridico stabile e
prevedibile potrebbe contribuire a porre la mediazione su un piede di parità con i
procedimenti giudiziari quando i fattori connessi alla specifica controversia giocano
il ruolo più significativo per le parti nella determinazione della scelta del mezzo di
risoluzione della controversia. Un tale quadro dovrebbe anche prevedere la
possibilità per le parti di risolvere la loro controversia attraverso procedimenti
giudiziari anche se si è tentata la mediazione.

1.1.3. Promuovere il ricorso alla mediazione
L’importanza dell’aumento del ricorso alla mediazione risiede principalmente nei
vantaggi del meccanismo stesso di risoluzione delle controversie: un modo più
veloce, più semplice ed economicamente più efficiente di risolvere le controversie,
che consente di prendere in considerazione una gamma più ampia di interessi delle
parti, con una maggiore possibilità di raggiungere un accordo che sarà rispettato su
base volontaria e che preserva una relazione amichevole e sostenibile tra esse. La
Commissione ritiene che la mediazione abbia un potenziale inutilizzato come metodo
di risoluzione delle controversie e come mezzo di accesso alla giustizia per privati ed
imprese.
Il ruolo della Comunità nel promuovere direttamente la mediazione è
necessariamente limitato e la sola misura concreta a tal fine contenuta nella proposta
è l’obbligo per gli Stati membri di consentire ai tribunali di suggerire la mediazione
alle parti. Garantire una relazione efficace tra la mediazione ed i procedimenti
giudiziari contribuirà comunque indirettamente a promuovere anche la mediazione.
Il perseguimento degli obiettivi della presente proposta non può aver luogo senza
tener anche conto dell’effettiva fornitura dei servizi di mediazione. La questione
della qualità della mediazione deve pertanto essere affrontata con le altre previsioni
della proposta di direttiva, ed in funzione delle stesse, in quanto la direttiva deve
poter operare con un livello sufficiente di fiducia reciproca tra Stati membri in
situazioni a carattere transfrontaliero.

1.1.4. La relazione con l’organizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri
Uno dei vantaggi più spesso citati della mediazione è che il suo accresciuto utilizzo
possa diminuire la pressione sul sistema giudiziario, con ciò riducendo le lunghe
attese nella trattazione delle cause e la possibilità di un risparmio per le finanze
pubbliche. Poiché la proposta di direttiva cerca di promuovere il ricorso alla
mediazione, essa potrebbe effettivamente avere un impatto positivo in tal senso. Ciò
non viene tuttavia perseguito quale obiettivo indipendente, per diverse ragioni. In
primo luogo, l’organizzazione del sistema giudiziario è di esclusiva competenza
degli Stati membri. In secondo luogo, e cosa più importante, la mediazione ha un
valore intrinseco come metodo di risoluzione delle controversie, cui cittadini e
imprese dovrebbero avere facile accesso e che merita di essere promosso
indipendentemente dalla sua caratteristica di poter alleggerire la pressione sul
sistema giudiziario. La Commissione non vede la mediazione come alternativa ai
procedimenti giudiziari; essa è piuttosto uno dei diversi mezzi di risoluzione delle
controversie disponibile in una società moderna e che può essere il più idoneo per
alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte. Inoltre, si dovrebbe
sottolineare che la disponibilità di tali metodi alternativi non può in alcun modo
esimere uno Stato membro dal mantenere un sistema legale efficace ed equo che
risponda ai requisiti richiesti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la
quale costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica.

1.1.5. Valutazione d’impatto
Una valutazione d’impatto preliminare di questa proposta è stata condotta nel
contesto della strategia politica annuale della Commissione per il 2004. La proposta
non è stata selezionata per una valutazione d’impatto estesa. La presente proposta di
direttiva è volta ad aumentare l’utilizzo della mediazione nell’UE, il che avrà
benefici effetti economici diminuendo i costi delle transazioni per i privati e le
imprese, attraverso una risoluzione delle controversie più rapida ed economica. La
mediazione può altresì contribuire alla creazione di tendenze economiche e sociali
maggiormente sostenibili preservando le relazioni tra le parti all’esito della
risoluzione della controversia, in contrasto con gli effetti spesso distruttivi della
definizione giudiziale della vertenza. Lo svolgimento della consultazione e le altre
fasi preparatorie sono descritte in allegato. In termini di opzioni politiche alternative,
la direttiva proposta contiene principalmente norme di procedura civile, e i risultati
non potrebbero essere ottenuti utilizzando un altro strumento.

1.2. Base giuridica
L’obiettivo e il contenuto della direttiva proposta ricadono interamente nell’ambito
dell’articolo 65 TCE dal momento che essa concerne norme di procedura civile,
mentre la disposizione di cui all’articolo 4 sulla qualità e la formazione ha una
funzione accessoria rispetto alle altre disposizioni. La direttiva proposta è necessaria
per il corretto funzionamento del mercato interno al fine di garantire l’accesso a
meccanismi di risoluzione delle controversie a privati ed imprese che esercitano le
quattro libertà e al fine di garantire la libertà di fornire e di utilizzare servizi di
mediazione.
Come sottolineato nella descrizione degli obiettivi della proposta, la necessità di
un’azione comunitaria in questo campo deriva dal bisogno di assicurare la certezza

del diritto nello svolgimento della vertenza indipendentemente dalla presenza di
elementi transfrontalieri in una fase o in un'altra. Per garantire un quadro giuridico
coerente è pertanto necessario affrontare gli elementi fondamentali dell’intera
sequenza di possibili eventi che possono accadere dopo il sorgere della controversia,
tenendo presenti tutti gli scenari possibili (successo/fallimento della mediazione,
accordi transattivi rispettati da entrambe le parti o meno, ecc.).
Nel contesto dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, l’impatto degli
elementi transfrontalieri è potenzialmente più grande rispetto a quello che essi
possono esercitare sui procedimenti civili a valenza esclusivamente nazionale, in
quanto è necessario considerare i fattori rilevanti al momento della mediazione così
come nel momento dell’instaurazione di eventuali procedimenti civili, compreso il
fatto che, nel frattempo, tali fattori possono cambiare. Ad esempio, gli elementi
transfrontalieri possono derivare dal domicilio o dalla sede dell’impresa di una o
entrambe le parti, dal luogo della mediazione o dalla sede del tribunale competente.
L’accordo di mediazione può esso stesso essere disciplinato da una normativa
diversa da quella che regola la relazione giuridica o contrattuale originaria tra le
parti, e il successivo accordo transattivo può essere disciplinato dalla legge di un
altro paese terzo. L’accordo transattivo può essere eseguito in un altro Stato membro
in conseguenza, ad esempio, del luogo ove si trovano i beni del debitore al momento
dell’inizio dell'esecuzione.
In ogni caso, non sarebbe fattibile restringere il campo di applicazione della proposta
all’esclusivo fine di rimuovere gli ostacoli creati da elementi transfrontalieri o al fine
di facilitare soltanto la risoluzione delle controversie che mostrano elementi
transfrontalieri, comunque definiti.
Nella valutazione della adeguatezza della mediazione come metodo di risoluzione
delle controversie per una determinata vertenza, gli elementi transfrontalieri
costituiscono solo una delle diverse circostanze da tenere in considerazione. Altre
circostanze comprendono la natura della controversia e il merito della causa, così
come fattori relativi ai costi, ai tempi e alle prospettive di successo. Promuovere la
mediazione soltanto in relazione alle controversie che mostrano un elemento
transfrontaliero sarebbe pertanto arbitrario e creerebbe un rischio di effetti
discriminatori, dal momento che i tribunali suggerirebbero il ricorso alla mediazione
ad alcune parti soltanto in relazione al loro luogo di residenza. Una restrizione di
questo genere determinerebbe indubbiamente una sostanziale riduzione dell’impatto
pratico della proposta di direttiva. Rendere l’applicabilità delle norme di procedura
civile contenute nella proposta di direttiva soggetta alla presenza di elementi
transfrontalieri potrebbe condurre ad una maggiore incertezza del diritto.
Alternativamente, una simile restrizione del campo di applicazione potrebbe
devolvere l’applicabilità della direttiva alla volontà delle parti, che potrebbero
introdurre elementi transfrontalieri attraverso la scelta di un mediatore o di un
tribunale per la controversia al fine di beneficiare delle norme previste dalla direttiva.
La direttiva proposta rappresenterà una parte importante del quadro giuridico relativo
ai servizi di mediazione nella Comunità, per quanto concerne la libertà di fornire
servizi in un altro Stato membro così come la libertà di fruire di tali servizi. Una
limitazione del campo di applicazione condurrebbe alla creazione di due sistemi
giuridici paralleli, e forse anche alla predisposizione di standard differenti per quanto
riguarda la fornitura e la fruizione dei servizi di mediazione, col rischio di effetti
discriminatori per gli utenti e per i fornitori di tali servizi. Tali effetti vanno contro i
principi del mercato interno e gli sforzi della Comunità di semplificazione del quadro
giuridico per i privati e le imprese.
In conclusione, la Commissione ritiene che l’introduzione dello specifico requisito
delle implicazioni transfrontaliere invaliderebbe gli obiettivi della direttiva proposta
e sarebbe controproduttivo per il corretto funzionamento del mercato interno. La
direttiva deve pertanto applicarsi a tutte le situazioni indipendentemente dalla
presenza di elementi transfrontalieri al momento della mediazione o al momento del
procedimento giudiziario.

1.3. Sussidiarietà e proporzionalità
Considerata la necessità di certezza del diritto e di prevedibilità nelle situazioni che
coinvolgono la relazione tra mediazione e procedimenti civili in presenza di elementi
transfrontalieri e la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato
interno in relazione alla fornitura e alla fruizione di servizi di mediazione, gli
obiettivi di questa proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
membri. Le misure adottate a livello comunitario possono essere più efficaci rispetto
alle iniziative individuali adottate da ciascun Stato membro, per motivi di coerenza e
di predisposizione di alcune norme fondamentali uniformi applicabili in presenza di
situazioni transfrontaliere così come ai casi nazionali.
Le disposizioni della proposta sono strettamente limitate a quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi. È stata scelta la direttiva come strumento più idoneo
dal momento che le disposizioni sono concepite in modo da raggiungere determinati
obiettivi lasciando i mezzi appropriati per raggiungere tali obiettivi alla
discrezionalità degli Stati membri. La proposta si limita altresì a materie che possono
essere esclusivamente regolate dalla legislazione; al contrario, le materie ove siano
fattibili soluzioni di mercato sono state escluse dal campo di applicazione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
COMMENTI SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente proposta
fornisce ulteriori informazioni su questi argomenti.

2004/0251 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e
l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine,
la Comunità adotta, fra l’altro, provvedimenti nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile, necessari per il corretto funzionamento del mercato
interno.
(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato, in relazione ad
un migliore accesso alla giustizia in Europa, gli Stati membri ad istituire procedure
extragiudiziali e alternative.
(3) Il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle
controversie in materia civile e commerciale nel 2000, sancendo che l’istituzione di
principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l’appropriato
sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle
controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare
l’accesso alla giustizia.
(4) La Commissione europea ha presentato nel 2002 un Libro verde, prendendo in esame
la situazione attuale circa i metodi di risoluzione alternativa delle controversie in
Europa e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti
interessate sulle possibili misure per promuovere l’utilizzo della mediazione.
1 GU C , , p. .
2 GU C , , p. .
3 GU C , , p. .

(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica
dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe
comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle
controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno, in particolare per quanto concerne la predisposizione e la fruibilità
dei servizi di mediazione.
(6) La mediazione può fornire una risoluzione conveniente e rapida delle controversie
nelle materie civili e commerciali attraverso processi concepiti in base alle necessità
delle parti. Gli accordi transattivi raggiunti attraverso la mediazione sono
probabilmente eseguiti in misura maggiore volontariamente e più facilmente
preservano una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano
anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
(7) Un quadro normativo, che affronti in particolare gli elementi chiave della procedura
civile, è pertanto necessario per promuovere l’ulteriore utilizzo della mediazione e per
garantire che le parti che ricorrono ad essa possano fare affidamento su un contesto
giuridico certo.
(8) La presente direttiva dovrebbe riguardare i procedimenti in cui due o più parti della
controversia sono assistite da un mediatore allo scopo di raggiungere una
composizione amichevole della vertenza, ma esclude procedimenti di natura arbitrale
quali appunto l’arbitrato propriamente detto, i reclami all’ombudsman, i reclami dei
consumatori, la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da organismi che
emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la
risoluzione della controversia.
(9) È necessario un minimo grado di compatibilità delle norme di procedura civile per
quanto concerne gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione e
su come possa essere protetta la riservatezza del mediatore in un eventuale successivo
procedimento giudiziario. La possibilità per l’organo giudicante di deferire le parti alla
mediazione dovrebbe essere altresì presa in considerazione, pur conservando il
principio per cui la mediazione è un procedimento di volontaria giurisdizione.
(10) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa meno efficace rispetto al
procedimento giudiziario nel senso che l’esecuzione degli accordi transattivi è lasciata
alla buona volontà delle parti. È pertanto necessario garantire che tutti gli Stati membri
predispongano una procedura che consenta la conferma dell’accordo transattivo,
attraverso una sentenza, una decisione o una dichiarazione di autenticità emessa da un
tribunale o da un organismo pubblico.
(11) Una tale possibilità consentirà di riconoscere ed eseguire un accordo transattivo in
tutta l’Unione, ai sensi delle condizioni stabilite dagli strumenti comunitari sul
reciproco riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
(12) Al fine di garantire la fiducia necessaria tra gli Stati membri nel rispetto della
confidenzialità, devono essere istituite norme relative alla sospensione dei termini di
decadenza e prescrizione, al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi transattivi,
all’effettiva qualità dei meccanismi di controllo circa la fornitura dei servizi di
mediazione e la formazione dei mediatori.
(13) Tali meccanismi e misure, che saranno definiti dagli Stati membri e che possono
includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, devono essere volte a preservare la
flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia privata delle parti. La
Commissione incoraggia misure di autodisciplina a livello comunitario attraverso, ad
esempio, lo sviluppo di un codice europeo di condotta che affronti gli aspetti
fondamentali del procedimento di mediazione.
(14) Nel campo della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato nel 2001 una
raccomandazione formale4 che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in
materia di consumo devono offrire agli utenti. È auspicabile che qualunque mediatore
o organizzazione interessata dalla raccomandazione rispetti i principi in essa contenuti.
Allo scopo di garantire la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la
Commissione sta predisponendo una base dati di modelli extragiudiziali di
composizione delle controversie che gli Stati membri considerano rispettosi dei
principi della raccomandazione.
(15) La direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, essa
cerca di garantire il pieno rispetto del diritto ad un giusto processo riconosciuto
dall’articolo 47 della Carta.
(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente
realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato. Ai sensi del principio di proporzionalità enunciato nel
medesimo articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire
tali obiettivi.
(17) [A norma dell’articolo 3 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda,
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,
il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e
applicazione della presente direttiva. / A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano
parte all’adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante per questi
Stati membri.]
(18) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la
Danimarca non prende parte all’adozione di questa direttiva, e non è pertanto vincolata
da essa né soggetta alla sua applicazione.
4 Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo
(GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 – Obiettivo ed ambito di applicazione
1. L’obiettivo della presente direttiva è quello di facilitare l’accesso alla risoluzione
delle controversie promuovendo il ricorso alla mediazione e garantendo un’efficace
relazione tra mediazione e procedimenti giudiziari.
2. La presente direttiva si applica in materia civile e commerciale.
3. Nella presente direttiva, per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad
eccezione della Danimarca.

Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(a) Il termine “mediazione” indica qualunque procedimento, indipendentemente dalla
denominazione, dove due o più parti della controversia sono assistite da un terzo allo
scopo di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia,
indipendentemente dal luogo in cui il procedimento è stato intrapreso dalle parti,
suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge nazionale di uno Stato
membro.
Esso non comprende i tentativi messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una
soluzione transattiva nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della vertenza.
(b) Il termine “mediatore” indica qualunque terzo che gestisce la mediazione,
indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello
Stato membro interessato e dalla modalità con cui il terzo è stato nominato o invitato
a gestire la mediazione.

Articolo 3 –Deferimento alla mediazione
1. Il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle
circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di
dirimere la controversia. Il tribunale può, in ogni caso, richiedere alle parti di
partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione.

2. La presente direttiva fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla
mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima che dopo
l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca il diritto
di accesso al sistema giudiziario, in particolare nelle situazioni in cui una delle parti
risiede in uno Stato membro diverso da quello del tribunale.

Articolo 4 – Garanzia della qualità della mediazione

1. La Commissione e gli Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un
codice di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono
servizi di mediazione, nonché l’ottemperanza al medesimo, sia a livello nazionale
che a livello comunitario, nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo
della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri promuovono ed incoraggiano la formazione dei mediatori allo
scopo di consentire alle parti della controversia di scegliere un mediatore in grado di
gestire la mediazione in modo efficiente secondo le attese delle parti.

Articolo 5 – Esecuzione degli accordi transattivi
1. Gli Stati membri garantiscono che, su richiesta delle parti, un accordo transattivo
raggiunto in seguito ad una mediazione possa essere confermato tramite sentenza,
decisione, dichiarazione di autenticità o qualunque altra modalità da un tribunale o da
una autorità pubblica che renda l’accordo esecutivo similmente ai provvedimenti
giudiziari emessi in base al diritto nazionale, purché l’accordo non sia contrario al
diritto europeo e al diritto nazionale dello Stato membro ove la richiesta è presentata.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i tribunali o le autorità pubbliche
competenti a ricevere la richiesta di cui al paragrafo 1.

Articolo 6 – Ammissibilità delle prove nei procedimenti civili
1. I mediatori, al pari di ogni altro soggetto coinvolto nell’amministrazione di servizi di
mediazione, non devono, nei procedimenti civili, rendere testimonianza o fornire
prove in merito alle seguenti circostanze:
(a) l’invito di una parte ad intraprendere la mediazione o il fatto che una parte
intendesse partecipare alla mediazione;
(b) opinioni espresse o suggerimenti di una parte della mediazione rispetto ad una
possibile definizione della controversia;
(c) dichiarazioni o ammissioni rese da una parte nel corso della mediazione;
(d) proposte del mediatore;
(e) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà di accettare una proposta di
accordo del mediatore;
(f)) un documento predisposto esclusivamente ai fini della mediazione.
2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dalla forma dell’informazione o della
prova di cui sopra.
3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 non può essere ordinata da
un tribunale o da un’altra autorità giudiziaria nei procedimenti giudiziari civili e, se

tale informazione è offerta come prova contravvenendo al paragrafo 1, essa deve
essere considerata inammissibile. Ciò nonostante, tale informazione può essere
comunicata o ammessa come prova
(a) nella misura in cui essa è necessaria al fine dell’applicazione o dell’esecuzione
dell’accordo transattivo raggiunto quale risultato diretto della mediazione;
(b) per superiori considerazioni di ordine pubblico, in particolare se richiesta per
assicurare la protezione di minori e per scongiurare un danno all'integrità fisica
o psicologica di una persona, oppure
(c) se il mediatore e le parti sono d’accordo.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano sia che il procedimento giudiziario
sia relativo alla controversia oggetto della mediazione oppure no.
5. Con riferimento al paragrafo 1, la prova che è altrimenti ammissibile nei
procedimenti giudiziari non diventa inammissibile in conseguenza del fatto di essere
stata adoperata in una mediazione.

Articolo 7 – Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
1. Il decorso di qualsivoglia termine di prescrizione o decadenza rispetto alla
controversia oggetto della mediazione è sospeso qualora, successivamente al sorgere
della controversia:
(a) le parti esprimano il loro accordo in merito al ricorso alla mediazione,
(b) il ricorso alla mediazione sia ordinato da un tribunale, oppure
(c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorga ai sensi del diritto nazionale di uno
Stato membro.
2. Quando la mediazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo transattivo,
il termine riprende a decorrere a partire dalla data in cui entrambe le parti o il
mediatore dichiarano che la mediazione è conclusa o di fatto la abbandonano. Il
termine si proroga in ogni caso di almeno un mese dalla data in cui esso ricomincia a
decorrere, a meno che si tratti di un termine entro il quale deve essere intrapresa
un’azione al fine di evitare che una misura provvisoria o similare cessi di avere
effetto o sia revocata.

Articolo 8 – Disposizioni di attuazione
La Commissione pubblicherà le informazioni sui tribunali e le autorità competenti comunicate
dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2.