Legge 18.6.2009, n.69, in G.U. n.140 del 19.6.2009, Supplemento ordinario n. 95

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile

Art. 60.
(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di
mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con
la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di
cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta
giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per
oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla
giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e
indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di
conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria,
anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione,
presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di
seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo
restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere
l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua
conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di
istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro
funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali
siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di
istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini
professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano
iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro
possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure
telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del
conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei
periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi
attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli
stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico
delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura
maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima
dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto
della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere
fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli
introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno
precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza
annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo
corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di
procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo
successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella
stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e,
inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore
somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una
durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di
incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e
l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.