Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità . Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori. Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l’assistenza di un terzo (in prosieguo: “il mediatore”). L’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni. Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonchè a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.