Con questa circolare il Ministero chiarisce che il Regolamento di procedura adottato dagli Organismi di mediazione non può prevedere che la segreteria dell’Organismo di mediazione prescelto rilasci la dichiarazione di conclusione del procedimento di mediazione quando questo – di fatto - non si è svolto. Infatti il procedimento di mediazione può (e deve aver luogo nelle materie in cui è obbligatorio) anche se l’altra parte non aderisce e non partecipa all’incontro fissato davanti al mediatore. In questo caso, dunque, il procedimento di mediazione si svolgerà solo con la parte istante che, con l’aiuto del mediatore, potrà “addivenire a più miti consigli” e magari ridurre le proprie pretese iniziali e comunicare all’altra parte non intervenuta una proposta di definizione della controversia. La realizzazione di tale ipotesi, presa espressamente in considerazione nella circolare ministeriale, pare invero piuttosto remota. Molto più probabilmente il mediatore, e solo il mediatore, redigerà verbale di mancata conciliazione. Infatti ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art. 7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010. Pertanto la parte che abbia presentato istanza di mediazione in ogni caso si deve presentare all'incontro fissato davanti al mediatore, anche quando sappia già che l'altra parte si presenterà, altrimenti la condizione di procedibilità non sarà soddisfatta. La seconda parte della circolare 4.4.2011 specifica che alcuni requisiti dei mediatori possono essere rovati mediante autocertificazione.