Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili.
Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, ((le armi a salve, le armi tipo guerra)) regolamentari nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n.20, modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.
La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, puo' essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova, qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato Banco ufficiale.
Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.
((Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per
mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti)).
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 222 ))
Art. 3.
Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle
disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.
Art. 4.
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al
Banco di prova dal Ministero dell'industria e del commercio e sono conservati alla Zecca di Roma, cui ne e affidata l'esecuzione.
Art. 5.
Chi presenta armi da provare al Banco deve essere munito di
regolare licenza di fabbricazione rilasciatagli da una delle questure della Repubblica ed inoltre deve depositare presso la Direzione del Banco la propria marca di fabbrica che puo' essere rifiutata dalla Direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione servile di marchio gia' depositato da altro fabbricante.
Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o
relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma.
Art. 6.
Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del
Codice penale.
Art. 7.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi
prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonche' alle armi importate dall'estero per le Forze armate e i Corpi armati dello Stato ovvero destinate a Forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle Forze armate o dello Stato richiedente.
Art. 8.
Con regolamento da approvarsi mediante decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per l'interno,- saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del Banco di prova - nel cui Consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni-tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul Banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
GONELLA - ANDREOTTI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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