In materia di stalking (ossia il reato di "atti persecutori" previsto dall'articolo 612 bis del Codice penale) sono state introdotte importanti novità dal Decreto Legge del 14 agosto 2013, n. 93 e dalla successiva Legge di conversione del 15 ottobre 2013, n. 119, tra cui: arresto obbligatorio in flagranza irrevocabilità della querela nuove aggravanti Arresto obbligatorio in flagranza Sul piano procedurale, è stato introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza (come anche per il reato di maltrattamenti in famiglia). L'articolo 612 bis del Codice penale è stato infatti incluso nel novero dei reati di cui all'articolo 380 del Codice di procedura penale (articolo 380, comma 2, lettera L ter). Si precisa che, ai fini dell'arresto in flagranza, è sufficiente che la polizia assista ad una singolo segmento della condotta di stalking (lo stalking, infatti, essendo un reato abituale, è caratterizzato dalla reiterazione nel tempo degli atti persecutori; ai fini della flagranza, però, come già detto, è sufficiente essere colti nell'atto di commettere anche uno solo di tali atti). Va evidenziato, inoltre, che per effetto della Legge del 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del Decreto Legge del 1 luglio 2013, n. 78, la pena edittale massima prevista per lo stalking è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione. Questo comporta, dal punto di vista procedurale, che per tale reato non potrà più procedersi con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'articolo 550 del Codice di procedura penale, ma dovrà svolgersi l'udienza preliminare (a meno che il Pubblico ministero non richieda il giudizio immediato). Va ulteriormente precisato che se l'indagato si trova in stato di custodia cautelare, il giudizio immediato è obbligatorio. Questo vale per i reati di stalking che si siano perfezionati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legge del 1 luglio 2013, n. 78. In particolare, il reato di stalking si considera perfezionato nel momento in cui si realizza uno degli eventi previsti dall'articolo 612 bis del Codice penale, ossia quando si verifica nella vittima in via alternativa: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per la propria incolumità; un'alterazione delle proprie abitudini di vita. Irrevocabilità della querela Riguardo la procedibilità dell'azione penale,lo stalking è punibile su querela della persona offesa, da proporsi entro sei mesi dal fatto. Si precisa che si procede d'ufficio (ossia a prescindere dalla querela della persona offesa) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La querela è irrevocabile se lo stalking è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate, ai sensi dell'articolo 612, comma 2, del Codice penale. Si evidenzia che tali condizioni per l'irrevocabilità della querela, sono state introdotte dalla Legge n. 119/2013 (mentre prima, in forza della Legge n. 93/2013, l'irrevocabilità dello stalking era incondizionata). L'irrevocabilità della querela è stata prevista in osservanza del principio stabilito dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Parlamento con Legge del 27 giugno 2013, n. 77, secondo cui bisogna garantire la prosecuzione del processo penale per determinati reati di violenza, anche quando la persona offesa dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia. Inoltre è anche previsto che la remissione della querela può essere solo processuale. Essa cioè deve avvenire necessariamente in udienza, dinanzi al giudice, che potrà verificare la spontaneità della remissione stessa e l'assenza di eventuali condizionamenti o coartazioni sulla vittima. Nuove aggravanti Dal punto di vista sostanziale, sono state introdotte nuove aggravanti per lo stalker. Precisamente, il reato di stalking è aggravato quando: è commesso dal coniuge, sia in costanza del rapporto matrimoniale, sia in caso di avvenuta separazione o divorzio. Si precisa che prima del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, l'aggravante sussisteva solo in caso di separazione e divorzio (non anche se il rapporto matrimoniale era ancora in corso al momento del fatto); è commesso da persona che è o sia stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva. Si evidenzia che la Legge di conversione del 15 ottobre 2013 n. 119 ha esteso tale aggravante all'ipotesi in cui la relazione affettiva sia ancora in essere al momento del fatto (prima invece si applicava solo se la relazione affettiva era già cessata); è commesso con strumenti informatici o telematici, chiunque sia l'autore.