Con interpello n. 18 del 20 marzo 2009, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito in ordine alla possibilita` , per le societa` cessionarie di aziende che abbiano proceduto a riduzioni di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/ 1991, di accedere alle agevolazioni contributive previste dalla stessa legge n. 223/1991 in caso di assunzione di personale in mobilita` , qualora il personale da assumere sia lo stesso collocato in mobilita` Il Ministero ricorda che i benefici in questione spettano al datore di lavoro che senza esservi tenuto riassuma quegli stessi lavoratori precedentemente posti in mobilita` , che si trovano ad essere ormai privi del diritto di precedenza nelle assunzioni. Inoltre, le agevolazioni sono riconosciute in favore di quelle imprese che procedano all’assunzione di personale in base ad effettive esigenze economiche e che non pongano quindi in essere condotte dirette esclusivamente al godimento degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi. Il riconoscimento delle eventuali agevolazioni contributive, come precisato dalla Suprema Corte, presuppone l’effettiva cessazione dell’azienda originaria e la sussistenza, in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze economiche. I l Ministero ribadendo quanto gia` affermato in passato, ritiene che il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attivita` che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.