il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento in favore del padre lavoratore, durante il primo anno di vita del bambino, del diritto ai riposi giornalieri di cui all’art. 40, D.Lgs. n. 151/2001, anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo, nonche´ in merito alla possibilita` di derogare alla durata dei riposi giornalieri di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, in base al quale il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, da fruire in modo consecutivo fatte salve le attivita` caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilita` .   Riposi giornalieri del padre   Con riferimento alla possibilita`, per il padre lavoratore, durante il primo anno di vita del bambino, di godere dei riposi giornalieri di cui all’art. 40, D.Lgs. n. 151/2001, il Ministero del lavoro, con lettera circolare n. 8494 del 12 maggio 2009, ha innanzi tutto richiamato il disposto delle lettere b) e c) del citato articolo, secondo cui i periodi di riposo giornaliero di cui all’art. 39 del medesimo decreto, sono riconosciuti al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Al riguardo, il Ministero ha precisato la nozione di «madre non lavoratrice dipendente» ricomprendendo la lavoratrice casalinga, sul presupposto che occorre fare riferimento al fatto che trattasi di una normativa «rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternita`, in attuazione delle finalita` generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione».