OGGETTO: Procedura DURC - Chiarimenti.
Indirizzata a:

Direzioni regionali e provinciali del lavoro
INPS - Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
INAIL - Direzione Centrale Rischi
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro
e, p.c.

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento

Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il decreto legislativo n. 276/2003, l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/20006 (Finanziaria 2007) ha previsto che i "benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale".
Ai fini della individuazione di tali benefici questo Ministero ha già emanato le relative istruzioni, fornendo peraltro un elenco indicativo dei benefici di carattere contributivo subordinati al rispetto delle citate condizioni.
Si avverte ora l'esigenza, d'intesa con INPS e INAIL, di fornire ulteriori chiarimenti, legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei predetti benefici ed agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro, sia alla applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento "gli istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni".


Rispetto degli accordi e contratti collettivi
Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/ 2006 richiede anzitutto il rispetto "degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Sotto un profilo sostanziale, come già chiarito in passato (cfr. in particolare circolare n. 4/2004 e risposta ad interpello del 21 dicembre 2006, prot. n. 25/I/0007573), la previsione normativa si intende rispettata con l'applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti collettivi e non necessariamente anche della c.d. parte obbligatoria.
Sotto il profilo procedimentale si ritiene che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, in quanto implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico che potranno essere verificate in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo, con conseguente eventuale recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato detta condizione di legge.

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.Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC ai fini della concessione dei benefici contributivi
L'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordina altresì la concessione dei predetti benefici al "possesso" del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Va anzitutto chiarito che, in realtà, tale previsione non implica il materiale rilascio del Documento ma, più semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica circa la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.
Ciò detto, sotto un profilo procedimentale, si ritiene che la richiesta, secondo le abituali procedure, di un beneficio di carattere contributivo equivalga alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC.
Va poi ricordato che la già citata circolare n. 5/2008 ha chiarito come non sia possibile l'emissione del DURC per determinati periodi di tempo in conseguenza delle violazioni delle fattispecie penali e amministrative indicate nella tabella A del DM 24 ottobre 2007. In considerazione di tale circostanza, lo stesso decreto prevede che, ai fini del rilascio del DURC, "l'interessato è tenuto a autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'Allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito". Ne consegue che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa esercitata.
Detta autocertificazione, presentata e firmata dal solo legale rappresentante, sarà fornita una sola volta, restando inteso che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo Ufficio presso il quale è stata depositata.
Quanto alle modalità di invio dell'autocertificazione, ferma restando la possibilità di consegnare la stessa direttamente presso la competente Direzione provinciale del lavoro ovvero l'invio tramite raccomandata A/R ovvero a mezzo fax, questo Ministero provvederà ad introdurre specifiche modalità di trasmissione informatica della autocertificazione, rispetto alle quali saranno fornite successive istruzioni.
In ordine alle modalità temporali va poi precisato che, per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi in argomento, il termine per l'invio della autocertificazione è individuato al 30 aprile 2009.
Non risultano peraltro più dovuti né l'invio del modello SC37 all'INPS (cfr. INPS circ. n. 51/2008), né l'invio della autocertificazione all'INAIL richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT (cfr. INAIL circolare n. 7/2008).
Sul punto va invece precisato che, all'invio del modello alle Direzioni provinciali del lavoro, saranno tenuti anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso agli Istituti dette autocertificazioni.
Per i datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo indicato nella citata circolare n. 5/2008, l'invio della autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.
In ordine ai contenuti della autocertificazione i datori di lavoro dovranno inoltre far uso esclusivo del modello predisposto da questa Amministrazione ed allegato alla presente circolare in cui si provvederà ad autocertificare la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.
Questo Ministero provvederà a verificare annualmente, a campione, la veridicità di quanto autocertificato.
Quanto alle somme da recuperare va poi precisato che le stesse sono da individuarsi in tutte quelle agevolazioni, già indicate nella citata circolare n. 5/2008, godute a far data dall'accertamento definitivo circa la commissione degli illeciti indicati nella tabella A allegata al DM 24 ottobre 2007.
In sostanza, pertanto, le somme oggetto di recupero contributivo sono costituite dalle agevolazioni fruite a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per quanto concerne gli illeciti di natura penale, ovvero dal pagamento della ordinanza ingiunzione o del decorso del tempo utile per la impugnazione della stessa. Come specificato dal DM 24 ottobre 2007 e chiarito dalla circolare n. 5/2008, il godimento dei benefici contributivi sarà impedito per un periodo che varia dai 3 mesi ai 2 anni, a seconda dell'illecito cui è collegata la "sanzione accessoria".


Art. 7, comma 3, DM 24 ottobre 2007
Da ultimo si forniscono alcuni chiarimenti relativamente alla previsione di cui all'art. 7, comma 3, del DM 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento "gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni".
Occorre anzitutto evidenziare che, nei casi previsti dall'art. 3, del suddetto DM, i 15 giorni concessi dal citato art. 7, entro i quali il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva, decorrono necessariamente dalla "notifica" della relativa inadempienza contributiva accertata (per quanto riguarda l'INPS, pertanto, dalle note di addebito concernenti le agevolazioni contributive fruite indebitamente). Ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possano aver effettuato preventivamente - anche ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 sulla base di apposite convenzioni - alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati (es. posta elettronica non certificata), sia perché destinatario della comunicazione della inadempienza contributiva accertata è lo stesso datore di lavoro.
Una volta effettuata la notifica, decorreranno pertanto i 15 giorni concessi dal DM 24 ottobre 2007 per la regolarizzazione, superati i quali l'Istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.


IL DIRETTORE GENERALE: Dr. Paolo Pennesi 

(Fonte:Istituto per gli Affari Sociali)