SOMMARIO: 1. Indennizzabilità festività soppresse. 2. Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati in Paesi extra UE. 3. Personale di nuova assunzione operante presso società costituite per cessazione di ramo d’azienda da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A.. 4. Indennità di malattia e lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche. 5. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995: inapplicabilità dei termini di decadenza stabiliti dalla legge n. 438/1992; equiparazione del day hospital al ricovero;inapplicabilità del c.d. automatismo delle prestazioni. 6. Il lavoratore agricolo a tempo determinato che ha prestato nell’anno precedente l’inizio dell’evento morboso almeno 51 giornate di attività come lavoratore agricolo a tempo indeterminato ha diritto all’indennità di malattia per un numero di giornate pari a quelle effettuate nell’anno precedente. 7. I lavoratori che beneficiano dell’incentivo al posticipo del pensionamento hanno diritto all’indennità di malattia. 8. Riposi giornalieri ex art. 39 del T.U.( c.d. riposi di allattamento ) : cumulabilità coi recuperi effettuati mediante l’utilizzo della “banca ore”; compatibilità col part-time orizzontale; diritto del padre al raddoppio dei permessi in caso di parto plurimo; fruibilità da parte delle lavoratrici dipendenti in distacco sindacale. 9. La riemissione in pagamento di assegni per prestazioni economiche di malattia e di maternità non riscossi è subordinata alla verifica del mancato decorso del termine annuale di prescrizione vigente nella materia. 10. Nei casi di malattia ascrivibile a “mobbing” l’azione di surroga può essere attivata autonomamente dall’Istituto solo quando vi è stato un previo accertamento di responsabilità del terzo in sede giudiziale. 11. Nelle ipotesi di malattie che si esauriscono nel periodo di carenza permane in capo al lavoratore l’obbligo dell’invio del certificato medico sia all’INPS che al datore di lavoro.