Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Riflessi contributivi.

L’articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”. Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto. La normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell’art.71 stabilisce: “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita”.

Tale il nuovo disposto, si fa presente che sono pervenute a questo Istituto, da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti, numerose richieste di chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della nuova disciplina.Al riguardo le modifiche introdotte dal primo comma dell’art.71, nell’ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali. Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l’imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura. Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del TFS e TFR, le modifiche introdotte nulla hanno innovato. Ne consegue che le Amministrazioni e gli Enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull’intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.