L’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 detta disposizioni finalizzate a realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e contenere la durata dei relativi processi in ossequio ai canoni della durata ragionevole previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In tale prospettiva si prevede: 1) l’estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale di valore non superiore a 500 euro in cui sia parte l’Inps che risultino pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010 e per i quali non sia intervenuta sentenza a tale data, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio, il quale provvede pure sulle spese che, ai sensi dell’art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; 2) l’introduzione di alcune modifiche al codice di procedura civile dirette a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile.