Le nuove disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale.
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Art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
L’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 detta disposizioni finalizzate a realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa nonché a deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e contenere la durata dei relativi processi in ossequio ai canoni della durata ragionevole previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In tale prospettiva si prevede:
1) l’estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale di valore non superiore a 500 euro in cui sia parte l’Inps che risultino pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010 e per i quali non sia intervenuta sentenza a tale data, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio, il quale provvede pure sulle spese che, ai sensi dell’art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
2) l’introduzione di alcune modifiche al codice di procedura civile dirette a ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile.
- Leggi il testo integrale -
Dal 1° gennaio di quest'anno, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, deve preventivamente proporre, ai sensi del nuovo art. 445 bis c.p.c ., dinanzi al tribunale nel cui circondario risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. L'espletamento di tale "accertamento tecnico preventivo obbligatorio" costituisce condizione di "procedibilità" della domanda (rilevabile su istanza di parte o d'ufficio, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza), ma il giudice ove rilevi che lo stesso non è stato espletato ovvero che è iniziato e non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa istanza o per il relativo completamento. Al procedimento si applica l'articolo 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), in quanto compatibile, nonché le disposizioni che regolano l'accertamento peritale di cui all'art. 195 c.p.c. e all'art. 10 co. 6 bis, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla l. 2 dicembre 2005 n. 248 (disposizioni, queste ultime, che prevedono la partecipazione obbligatoria del c.t.p. dell'Ente Previdenziale). Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196 c.p.c. (rinnovazione della c.t.u. o sostituzione del consulente), con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso la cancelleria del giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.
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