Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2009, l’Inps fornisce indicazioni in ordine all’utilizzo delle prestazioni occasionali meramente accessorie nell’ambito di lavori domestici, ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003. Scopo dell’articolo 70, e` quello di regolamentare, sottoponendole a specifica disciplina retributiva e contributiva,quelle prestazioni caratterizzate dalla discontinuita` e non riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro,con la finalita` di far emergere prestazioni oggi rese in forma irregolare e non coperta da disposizioni normative.   Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale, ossia le attivita` che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Pertanto, nell’ambito dei lavori domestici, il ricorso ai vouchers puo` essere effettuato solamente per quelle attivita` ,che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa,quindi attivita` non riconducibili ne´ a un rapporto di lavoro gia` disciplinato dalla legge, quale il rapporto di lavoro domestico di cui alla legge n. 339/1958, ne´ a regolamentazioni contrattuali. Anche per le prestazioni accessorie nell’ambito dei lavori domestici viene utilizzato il sistema di pagamento mediante buoni (vouchers). Il valore nominale di ogni singolo buono e` pari a 10 euro  La regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio puo` avvenire mediante il c.d. voucher telematico, con accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica, ovvero mediante l’acquisto e la riscossione di vouchers cartacei, disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale presso le sedi provinciali Inps e la cui riscossione da parte dei prestatori puo` avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.