SOMMARIO: La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non include, nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si forniscono le indicazioni che seguono.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Alla luce della sentenza in oggetto, hanno titolo a fruire del congedo in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
c) fratelli o sorelle – alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1) ­il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
c) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
- tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
- I figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
- il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. L’indennità si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 C.C.) decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.