Roma, 12-09-2006 1. Liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità a lavoratori in “bonus”. Alcuni lavoratori hanno presentato domanda di assegno ordinario di invalidità, dopo aver esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004. Poiché il lavoratore che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 12, della citata legge 23 agosto 2004, n. 243 conserva lo “status” di assicurato, nei suoi confronti non vi sono preclusioni al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge.