PREMESSA

Con la presente circolare si illustrano le modalità operative per fruire delle agevolazioni, per incentivare l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, previste dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Ad integrazione del punto 2 del messaggio n. 26504 del 19/07/2005, si specificano altresì le modalità operative per fruire delle agevolazioni, per incentivare l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo, previste dalla legge n. 291 del 3 dicembre 2004.
Tutti i benefici di seguito descritti sono soggetti alla condizione di regolarità di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [1].

1. Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali

Il legislatore ha recentemente introdotto speciali disposizioni in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, riguardanti le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Sono state introdotte regole particolari che disciplinano l’ammissione di tali imprese alla procedura di amministrazione straordinaria, lo svolgimento della procedura stessa ed i poteri del commissario straordinario, cui è affidata la gestione temporanea dell’impresa in crisi. È previsto che, nell’ambito della gestione temporanea, possono essere riconosciuti ai lavoratori trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità. Sono, altresì, previste agevolazioni per i datori di lavoro che assumano tali lavoratori, nei limiti di risorse specificatamente determinate [2].
Le nuove norme sono state introdotte dal decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008 - convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 27 ottobre 2008 -, che ha modificato il decreto legge n. 347 del 23 dicembre 2003 - convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 18 febbraio 2004 -, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”. In particolare, le agevolazioni sono previste dall’art. 5, co. 2 quater del d.l. 347/2003 (allegato n. 1).
Nel prosieguo della presente circolare si farà riferimento direttamente alla legge 39/2004, nel testo attualmente vigente.

1.1 Datori di lavoro ammessi alle agevolazioni

Le agevolazioni spettano a qualunque datore di lavoro, ivi compreso il soggetto che abbia concordato con il commissario straordinario l’acquisto di beni e/o contratti e/o attività e/o complessi aziendali dell’impresa in crisi.
Le agevolazioni non spettano se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo[3].
Le agevolazioni non spettano neanche se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, le agevolazioni non spettano neanche se il datore di lavoro, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, abbia effettuato riduzione di personale. In tali casi le agevolazioni, comunque, spettano se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale[4].

1.2 Lavoratori per la cui assunzione competono i benefici

Le agevolazioni spettano per l’assunzione o il trasferimento di lavoratori per cui sussistano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- siano provenienti da un’impresa operante nel settore dei servizi pubblici essenziali, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della l. 39/2004; al momento dell’ammissione alla procedura, l’impresa di provenienza deve, singolarmente o come gruppo, avere almeno 500 lavoratori alle proprie dipendenze e essere gravata da debiti per un importo complessivo non inferiore a 300 milioni di euro;
- siano stati collocati dalla suddetta impresa in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità[5].

1.3 Misura e durata delle agevolazioni

Quando ricorrono le condizioni soggettive sopra descritte, l’art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 riconosce al datore di lavoro che assume le seguenti agevolazioni, previste dagli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, co. 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, co. 2);
- ulteriori dodici mesi di beneficio – nella misura indicata al punto precedente- nel caso in cui il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato (art. 8, co. 2). Se la trasformazione è a tempo pieno, spetta anche un contributo mensile, pari al cinquanta per cento della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 8, co. 4)[6];
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi diciotto mesi, nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, co. 9). Se l’assunzione è a tempo pieno, spetta anche un contributo mensile, pari al cinquanta per cento della residua indennità di mobilità sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 8, co. 4)[7].

1.3.1 Precisazioni sul contributo mensile

Il contributo mensile previsto dall’art. 8, co. 4 della l. 223/1991 presuppone che il lavoratore assunto sia titolare di un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa di provenienza.
In caso di assunzione di lavoratori, collocati in cigs ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 bis della legge 291/2004 e dell’art. 2 della legge 166/2008, non è necessario che il lavoratore abbia maturato presso l’impresa di provenienza un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, né che vi abbia prestato l’attività per almeno sei mesi[8].
Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un massimo di ventiquattro mesi ovvero trentasei per le aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. 218/1978.
Non può comunque essere riconosciuto al datore di lavoro il contributo mensile per un periodo superiore a quello dell’indennità di mobilità astrattamente - ovvero residualmente - spettante al lavoratore.
Nei limiti di durata indicati, il contributo mensile può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore, secondo quanto specificato con la circolare n. 252 del 30 ottobre 1992.

1.4 Adempimenti a carico dei datori di lavoro

1.4.1 Compilazione ed invio della comunicazione obbligatoria di cui al D.M. 30/10/2007

Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007[9].
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
- il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
- il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con la matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante il modello DM10. Se - al momento della comunicazione - la matricola non è stata ancora attribuita dall’Istituto, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo invio, avvalendosi della procedura di rettifica[10], per integrare la precedente comunicazione con la matricola originariamente mancante;
- il campo “Codice agevolazioni” sarà compilato con il codice tipo contribuzione corrispondente alla tipologia di assunzione/trasformazione, secondo le indicazioni riportate nei paragrafi successivi (codici possibili V1, V2, V3, V4, V5 o V6). Se, al momento dell’emanazione della presente circolare, i soggetti responsabili del sistema informatico di gestione delle comunicazioni obbligatorie[11] non abbiano ancora potuto aggiornare la tabella dei codici agevolazione con i nuovi codici, il campo dovrà essere compilato con i codici 75, 76 o 77, rispettivamente per le ipotesi di assunzione a tempo determinato, assunzione a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato.
Come è noto, il sistema di gestione indirizza automaticamente le comunicazioni all’Inps; se il modello è correttamente compilato e contiene la matricola e il codice agevolazione, il suo invio vale anche come richiesta di attribuzione dei Codici Autorizzazione (elencati nei paragrafi successivi) per la concreta fruizione delle agevolazioni.

1.4.2 Dichiarazione di responsabilità

Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento delle agevolazioni. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Unità di processo Aziende della Direzione territoriale Inps, competente a gestire la sua posizione contributiva, una dichiarazione di responsabilità redatta secondo il fac simile allegato (allegato n. 2).
Nel caso in cui le agevolazioni riguardino un numero elevato di lavoratori, il datore di lavoro potrà concordare con la Direzione territoriale Inps l’invio di una dichiarazione di responsabilità unica per tutti i lavoratori, contenente gli elementi che consentano all’operatore Inps di individuare i vari Unificati Lav corrispondenti ai singoli lavoratori.
Alla dichiarazione di responsabilità verrà allegata copia del decreto che ha ammesso l’impresa di provenienza del lavoratore all’amministrazione straordinaria o gli estremi per reperirlo.

1.5 Codifica aziende

La Direzione territoriale Inps competente – ricevuta la dichiarazione di responsabilità dell’azienda e verificato l’inoltro del modello Unificato Lav – accerterà, attingendo alle informazioni disponibili presso gli archivi dell’Istituto (EMens, archivi relativi ai pagamenti diretti della Cigs, ecc.), che il lavoratore interessato sia stato collocato in Cigs dall’impresa di provenienza.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni contributive di cui all’art. 5, co. 2 quater della legge 39/2004, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “9V”, che assume il nuovo significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 5 co. 2 quater della legge 39/2004”.
In caso di assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato, l’Unità di processo aziende accerterà –coordinandosi con l’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito – i dati utili per determinare il diritto e la durata del contributo mensile, previsto dall’art. 8, co. 4 l. 223/1991. In caso positivo predisporrà specifica autorizzazione (allegato n. 3) – da rinnovare dal primo gennaio di ciascuno degli anni eventualmente compreso nel relativo arco di durata – per il datore di lavoro, il quale potrà quindi conguagliare sul modello DM10 le somme di cui è creditore.
Nell’ipotesi di spettanza del contributo mensile, in aggiunta al codice di autorizzazione “9V” dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione “7T” che assume il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 8, co. 4 l. 223/1991, ai sensi dell’art. 5 co. 2 quater della legge 39/2004”.

1.6 Modalità di compilazione del DM10 e dell’EMens

Poiché destinatari della normativa in questione sono anche le aziende operanti nel settore del trasporto aereo, si forniscono, dopo le istruzioni generali, le specifiche istruzioni operative per il personale iscritto al Fondo Volo.

1.6.1 Istruzioni generali

a) Ai fini della compilazione del DM10, i datori di lavoro esporranno i dati relativi ai lavoratori di cui trattasi nel quadro "B-C" del DM10 utilizzando i codici tipo contribuzione sotto riportati, preceduti dai codici qualifica 1,2,0,Y e seguiti dal quarto carattere “0” (leggasi “zero”) o “M”:

t.c.
Descrizione

V1
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo indeterminato.

V2
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo determinato.

V3
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato.



Nell’esporre i dati sul DM10 i datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
- nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi complessivamente dovuti (10% carico datore di lavoro e 9,19% o 9,49% carico lavoratore).
Ai fini della compilazione della denuncia EMens, i datori di lavoro dovranno riportare i predetti codici “tipo contribuzione” V1, V2 e V3 nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale>.

b) Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all’art. 8, co. 4 della legge 223/1991 le aziende autorizzate dovranno attenersi alle seguenti modalità:
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L404", avente il significato "rec. beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 39/2004 e legge 166/2008”;
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L405" avente il significato "rec. arretrati beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 39/2004 e legge 166/2008”.

1.6.2. Personale iscritto al Fondo Volo

Ai fini della compilazione del DM10 i datori di lavoro, che impiegano personale iscritto al Fondo volo, opereranno come segue:
a) per il versamento dei contributi minori utilizzeranno, nei quadri “B-C” del DM10, i codici tipo contribuzione esposti nelle tabelle sottostanti preceduti dall’apposito codice qualifica (2, Y) e dal quarto carattere “0” (leggasi “zero”) o “M”.
a.1) Per il personale iscritto al Fondo Volo, che può far valere al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione, o un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione ma che non ha aderito ai fondi complementari (lavoratori già contraddistinti con il codice importo X310- X31P con aliquota piena 40,82%, di cui 13,508% carico dipendente), utilizzeranno nei quadri “B-C” del DM10 i nuovi codici importo esposti nella tabella di seguito riportata:

Contributi
minori
Fondo
Volo

T.C.
Cod.imp.
Descrizione

V1
XV10 XV1P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo indeterminato.

V2
XV20

XV2P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo determinato.

V3
XV30

XV3P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato.



a.2) Per il personale iscritto al Fondo Volo, che può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione ed ha aderito ai fondi complementari (lavoratori già contraddistinti con il codice importo X320- X32P con aliquota piena 37,70%, di cui 12,48% carico dipendente) utilizzeranno nei quadri “B-C” del DM10 i nuovi codici importo esposti nella tabella di seguito riportata.
Si rammenta che per tale tipologia di lavoratori deve essere obbligatoriamente versato il contributo di solidarietà con il codice “M900”, in relazione al versamento alla previdenza complementare di quota del contributo di finanziamento al Fondo Volo[12].

Contributi
minori
Fondo
Volo

T.C.
Cod.imp.
Descrizione

V4
XV40

XV4P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo indeterminato.

V5
XV50

XV5P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo determinato.

V6
XV60

XV6P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato.



a.3) Per il personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995 che alla stessa data risulti privo di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione (lavoratori già contraddistinti dal codice importo Z310 – Z31P con aliquota piena 37,70%, di cui 12,48% carico dipendente) utilizzeranno nei quadri “B-C” del DM10 i nuovi codici importo esposti nella tabella di seguito riportata:

Contributi
minori
Fondo
Volo

T.C.
Cod.imp.
Descrizione

V1
ZV10

ZV1P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo indeterminato.

V2
ZV20

ZV2P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 assunti a tempo determinato.

V3
ZV30

ZV3P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, co. 2 quater della l. 39/2004 trasformati a tempo indeterminato.



Nell’esporre i dati sul DM10/2 i datori di lavoro riporteranno:
- nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
- nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
- nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti, nella casella “somme a debito del datore di lavoro”:
- in corrispondenza dei codici “tipo contribuzione” V1, V2 V3, V4, V5 e V6 sarà riportata la sola aliquota dello 0,30% a titolo di CIGS straordinaria a carico del lavoratore;
- in corrispondenza dei codici
XV10 XV1P
XV20
XV2P
XV30
XV3P
sarà riportato l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo 23,508% (10% a carico del datore di lavoro e 13,508% a carico del lavoratore)
- in corrispondenza dei codici
XV40 XV4P
XV50
XV5P
XV60
XV6P
sarà riportato l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo 22,48% (10% a carico del datore di lavoro e 12,48% a carico del lavoratore)
- in corrispondenza dei codici
ZV10 ZV1P
ZV20
ZV2P
ZV30
ZV3P
sarà riportato l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo 22,48% (10% a carico del datore di lavoro e 12,48% a carico del lavoratore).
La procedura di controllo e ripartizione delle denunce DM10 provvederà a determinare quale “sottocontribuzione” anche la quota di contribuzione dovuta all’IPSEMA e pertanto nessuna contribuzione dovrà essere versata dal datore di lavoro a detto Ente previdenziale a titolo di malattia e maternità per il periodo in cui è dovuta la contribuzione pari a quella dell’apprendista.
Si rammenta che deve essere versata per intero la particolare contribuzione, di cui all’art. 1 ter, comma 2 della legge 291/2004, a favore del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
Ai fini della compilazione della denuncia EMens, i datori di lavoro dovranno riportare i predetti codici “tipo contribuzione” V1, V2, V3, V4, V5 e V6 nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale>.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, saranno utilizzati i previsti codici già in uso in relazione alla situazione soggettiva del lavoratore e cioè:

X3
se sul DM10 sono stati utilizzati i codici
XV10 XV1P
XV20
XV2P
XV30
XV3P

Y3
se sul DM10 sono stati utilizzati i codici
XV40 XV4P
XV50
XV5P
XV60
XV6P

Z3
se sul DM10 sono stati utilizzati i codici
ZV10 ZV1P
ZV20
ZV2P
ZV30
ZV3P

b) Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all’art. 8, co. 4 della legge 223/1991 le aziende autorizzate dovranno seguire le istruzioni generali illustrate al punto b) del paragrafo 1.6.1.

2. Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo.

Con il messaggio n. 26504 del 19/07/2005 è stato illustrato l’art. 1 bis del decreto legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 291 del 3 dicembre 2004.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo citato – nel testo attualmente vigente[13]-, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, “sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'art. 8, co. 4, ed all'art. 25, co. 9, della legge n. 223/1991 del 1991”. È invece espressamente esclusa l’applicazione dei benefici di cui all'art. 8, co. 2, della legge n. 223/1991 (allegato n. 4); i benefici possono essere riconosciuti nei limiti di risorse specificatamente determinate[14].
Di seguito, si riepilogano le principali condizioni soggettive per l’ammissione alle agevolazioni e si forniscono specifiche istruzioni procedurali, cui i datori di lavoro si dovranno attenere per la loro fruizione, relativamente ai rapporti instaurati successivamente alla pubblicazione della presente circolare.
Nel prosieguo della presente circolare si farà direttamente riferimento al testo attualmente vigente della legge 291/2004.

2.1 Datori di lavoro ammessi alle agevolazioni

La norma in esame ammette ai benefici qualsiasi datore di lavoro che proceda alle assunzioni che si intendono incentivare.
Le agevolazioni non spettano se ricorrono le medesime condizioni ostative illustrate supra al par. 1.1, secondo e terzo periodo.

2.2 Lavoratori per la cui assunzione competono i benefici

Le agevolazioni spettano per l’assunzione di lavoratori, per cui sussistano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- provenienti da un vettore aereo o da una società da questo derivata a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie;
- collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità dal vettore aereo o dalla società derivata[15].

2.3 Misura e durata delle agevolazioni

Quando ricorrono le condizioni soggettive sopra descritte spettano le seguenti agevolazioni, previste dagli artt. 8, co. 4, e 25, co. 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi, a quella prevista per gli apprendisti nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, co. 9). Se l’assunzione è a tempo pieno spetta anche un contributo mensile, pari al cinquanta per cento della residua indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 8, co. 4)[16].

2.3.1 Precisazioni sul contributo mensile

Il contributo mensile previsto dall’art. 8, co. 4 della l. 223/1991 presuppone che il lavoratore assunto abbia i requisiti per il teorico riconoscimento dell’indennità di mobilità.
In particolare si evidenzia che il lavoratore deve:
- essere titolare di un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa di provenienza;
- aver maturato presso l’impresa di provenienza un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi e avervi prestato l’attività per almeno sei mesi[17].
Il contributo spetta per un massimo di dodici mesi e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un massimo di ventiquattro mesi ovvero trentasei per le aree di cui al T.U. approvato con D.P.R. 218/1978.
Non può, comunque, essere riconosciuto al datore di lavoro il contributo mensile per un periodo superiore a quello dell’indennità di mobilità astrattamente - ovvero residualmente - spettante al lavoratore.
Nei limiti di durata indicati, il contributo mensile può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore, secondo quanto specificato con la circolare n. 252 del 30 ottobre 1992.

2.4 Adempimenti a carico dei datori di lavoro

Si rinvia alle istruzioni impartite, supra, al paragrafo 1.4.
Il codice da inserire nel campo“Codice agevolazioni” del modello Unificato Lav è “V7”. Se, al momento dell’emanazione della presente circolare, i soggetti responsabili del sistema informatico di gestione delle comunicazioni obbligatorie[18] non abbiano ancora potuto aggiornare la tabella dei codici agevolazione con i nuovi codici, il campo dovrà essere compilato con il codice “75”.
La corrispondente dichiarazione di responsabilità sarà redatta secondo il fac simile di cui all’allegato n. 5.

2.5 Codifica aziende

La Direzione territoriale Inps competente – ricevuta la dichiarazione di responsabilità dell’azienda e verificato l’inoltro del modello Unificato Lav – accerterà, attingendo alle informazioni disponibili presso gli archivi dell’Istituto (EMens, archivi relativi ai pagamenti diretti della Cigs, ecc.), che il lavoratore interessato sia stato collocato in Cigs dall’impresa di provenienza.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo alle agevolazioni contributive di cui all’art. 1-bis della legge 291/2004 dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “4K” che assume il nuovo significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 1 bis, della l. 291/2004”.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, l’Unità di processo aziende accerterà –coordinandosi con l’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito – i dati utili per determinare il diritto e la durata del contributo mensile, previsto dall’art. 8. co. 4 l. 223/1991. In caso positivo predisporrà specifica autorizzazione (allegato n. 3) – da rinnovare dal primo gennaio di ciascuno degli anni eventualmente compresi nel relativo arco di durata – per il datore di lavoro, il quale potrà quindi conguagliare sul modello DM10 le somme di cui è creditore.
Nell’ipotesi di spettanza del contributo mensile, in aggiunta al codice di autorizzazione “4K”, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione “4T”, che assume il nuovo significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 8, co.4, l. 223/1991 ai sensi della l. 291/2004”.

2.6 Modalità di compilazione del DM10 e dell’EMens

Poiché destinatari della normativa in questione sono anche le aziende operanti nel settore del trasporto aereo, si forniscono, dopo le istruzioni generali, le specifiche istruzioni operative per il personale iscritto al Fondo Volo.

2.6.1 Istruzioni generali

a) Ai fini della compilazione del DM10 i datori di lavoro esporranno i dati relativi ai lavoratori di cui trattasi nel quadro "B-C" del DM10 utilizzando il codice tipo contribuzione sotto riportato, preceduto dai codici qualifica 1, 2,O,Y e seguito dal quarto carattere “0” (leggasi “zero”) o “M”:

Codice
V7 Lavoratori in CIGS o mobilità art. 1-bis legge 291/2004
nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi complessivamente dovuti (10% carico datore di lavoro e 9,19% o 9,49% carico lavoratore).
Ai fini della compilazione della denuncia EMens, i datori di lavoro dovranno riportare il predetto codice “tipo contribuzione” V7 nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale>.

b) Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all’art. 8, co. 4 della legge 223/1991 le aziende autorizzate dovranno attenersi alle seguenti modalità:
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi correnti in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10/2, preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L406" avente il significato "rec. beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 291/2004”.
- indicheranno l'importo delle somme spettanti per i periodi anteriori al rilascio dell'autorizzazione in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM10/2,preceduto dal codice importo di nuova istituzione "L407" avente il significato “rec. arretrati beneficio 50% indennità mobilità ex lege n. 291/2004”.

2.6.2 Personale iscritto al Fondo Volo

Ai fini della compilazione del DM10 i datori di lavoro, che impiegano personale iscritto al Fondo volo, opereranno come segue:
a) per il versamento dei contributi minori utilizzeranno, nei quadri “B-C” del DM10, i codici tipo contribuzione esposti nelle tabelle sottostanti preceduti dall’apposito codice qualifica (2, Y) e dal quarto carattere “0” (leggasi “zero”) o “M”.
a.1) Per il personale iscritto al Fondo Voloche può far valere al 31.12.1995 una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione, o una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione ma che non ha aderito ai fondi complementari (lavoratori già contraddistinti con il codice importo X310- X31P con aliquota piena 40,82% di cui 13,508% carico dipendente), utilizzeranno nei quadri “B-C” del DM10 i nuovi codici importo esposti nella tabella di seguito riportata:

Contributi
minori
Fondo
Volo

T.C.
Cod.imp.
Descrizione

V7
XV70

XV7P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 1-bis legge 291/2004 assunti a tempo indeterminato



a.2) Per il personale iscritto al Fondo Volo, che può far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi in qualsivoglia gestione ed ha aderito ai fondi complementari (lavoratori già contraddistinti con il codice importo X320- X32P con aliquota piena 37,70%, di cui 12,48% carico dipendente) utilizzeranno nei quadri “B-C” del DM10 i nuovi codici importo esposti nella tabella di seguito riportata.
Si rammenta che per tale tipologia di lavoratori deve essere obbligatoriamente versato il contributo di solidarietà con il codice “M900”, in relazione al versamento alla previdenza complementare di quota del contributo di finanziamento al Fondo Volo[19].

Contributi
Minori
Fondo
Volo

T.C.
Cod.imp.
Descrizione

V8
XV80

XV8P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 1-bis legge 291/2004



a.3) Per il personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31.12.1995 che alla stessa data risulti privo di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione (lavoratori già contraddistinti dal codice importo Z310 – Z31P con aliquota piena 37,70%, di cui 12,48% carico dipendente) utilizzeranno nei quadri “B-C” del DM10 i nuovi codici importo esposti nella tabella di seguito riportata:

Contributi
Minori
Fondo
Volo

T.C.
Cod.imp.
Descrizione

V7
ZV70

ZV7P
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 1-bis legge 291/2004



Nell’esporre i dati sul DM10/2 i datori di lavoro riporteranno:
nella casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati;
nella casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite;
nella casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti;
nella casella “somme a debito del datore di lavoro”:
- in corrispondenza dei codici “tipo contribuzione” V7 e V8 sarà riportata la sola aliquota dello 0,30% a titolo di CIGS straordinaria a carico del lavoratore;
- in corrispondenza dei codici
XV70
XV7P
sarà riportato l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo 23,508% (10% a carico del datore di lavoro e 13,508% a carico del lavoratore)
- in corrispondenza dei codici
XV80
XV8P
sarà riportato l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo 22,48% (10% a carico del datore di lavoro e 12,48% a carico del lavoratore).
- in corrispondenza dei codici
ZV70
ZV7P
sarà riportato l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo 22,48% (10% a carico del datore di lavoro e 12,48% a carico del lavoratore).
La procedura di controllo e ripartizione delle denunce DM10 provvederà a determinare quale “sottocontribuzione” anche la quota di contribuzione dovuta all’IPSEMA e pertanto nessuna contribuzione dovrà essere versata dal datore di lavoro a detto Ente previdenziale a titolo di malattia e maternità per il periodo in cui è dovuta la contribuzione pari a quella dell’apprendista.
Si rammenta che deve essere versata per intero la particolare contribuzione, di cui all’art. 1 ter, comma 2, della legge 291/2004, a favore del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
Ai fini della compilazione della denuncia EMens, i datori di lavoro dovranno riportare i predetti codici “tipo contribuzione” V7 e V8 nell’elemento <TipoContribuzione> di <DenunciaIndividuale>.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, saranno utilizzati i previsti codici già in uso in relazione alla situazione soggettiva del lavoratore e cioè:

X3
se sul DM10 sono stati utilizzati i codici
XV70
XV7P

Y3
se sul DM10 sono stati utilizzati i codici
XV80
XV8P

Z3
se sul DM10 sono stati utilizzati i codici
ZV70
ZV7P

b) Per le operazioni di conguaglio del contributo di cui all’art. 8, co. 4, della legge 223/1991 le aziende autorizzate dovranno seguire le istruzioni generali illustrate al punto b) del paragrafo 2.6.1.

3. Istruzioni contabili

In considerazione del fatto che gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono personale di cui ai precedenti punti 1. e 2. sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si forniscono le seguenti istruzioni.

3.1 Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali

Ai fini della rilevazione contabile del mancato gettito contributivo derivante alle gestioni previdenziali dalle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 2, ovvero dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 a seguito dell’assunzione di lavoratori in epigrafe (compresi quelli iscritti al Fondo Volo), è stato istituito il conto GAW 32/115. In contropartita di tale conto la procedura DM provvede a movimentare i conti … 22/055 delle gestioni o contabilità separate interessate (cfr. circ. n. 115 del 10 novembre 2005).
Per l’imputazione contabile del contributo ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, riferito sia a periodi correnti (codice “L404” del mod. DM 10) che a periodi arretrati (codice “L405” del mod. DM 10), è stato istituito il conto GAW 32/117.

3.2 Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese operanti nel settore del trasporto aereo

Ai fini della rilevazione contabile del mancato gettito contributivo derivante alle gestioni previdenziali dalle agevolazioni di cui all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 a seguito dell’assunzione di lavoratori in epigrafe (compresi quelli iscritti al Fondo Volo), è stato istituito il conto GAW 32/116. In contropartita di tale conto la procedura DM provvede a movimentare i conti … 22/055 delle gestioni o contabilità separate interessate (cfr. circ. n. 115 del 10 novembre 2005).
Per l’imputazione contabile del contributo ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, riferito sia a periodi correnti (codice “L406” del mod. DM 10) che a periodi arretrati (codice “L407” del mod. DM 10), è stato istituito il conto GAW 32/118.
I sopra citati conti sono riportati nell’allegato n.6.

Allegati

(fonte: Inps.it - formato pdf)

Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3
Allegato N. 4
Allegato N. 5
Allegato N. 6

________________

[1] Cfr. Circ. n. 51 del 18 aprile 2008, e, da ultimo, circolare del ministero del lavoro 34/2008 e messaggio inps 028457 del 23 dicembre 2008.
2 Si tratta dell’apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, incrementata – ai sensi dell’art. 2, co 4, del d.l. 134/2008 conv. in l. 166/2008.
3 Cfr. art. 8, co. 4 bis della legge n. 223/91.
4Tali condizioni, ostative del beneficio, sono espressamente previste dall’art. 4, co. 3, della l. 236/1993, qui applicabile per analogia, cfr. circolare n. 148 del 5 luglio 1993, al punto 2).
5 Ai fini delle agevolazioni è sufficiente che il lavoratore sia stato collocato in cigs per un giorno; non è necessario – a differenza di quanto prevede l’art. 4, co. 3, l. 236/1993 – che il lavoratore abbia fruito della CIGS per almeno tre mesi e che l’azienda sia beneficiaria dell’intervento Cigs da almeno sei mesi.
6 Il beneficio compete per l’assunzione sia dei lavoratori in mobilità sia di quelli in CIGS; in tale ultimo caso, il cinquanta per cento dell’indennità di mobilità non subisce la riduzione di tre mesi prevista dall’art. 4, co 3, della legge n. 236/1993.
7Cfr. nota predente.
8 Cfr. la nota del ministero del lavoro del 15/12/2008 n. 14/0016872, che argomenta dal riconoscimento generale dell’indennità di mobilità per 36 mesi, operato dall’art. 2, co. 1, della legge 166/2008. Come noto, tali requisiti sono invece necessari per il contributo mensile riconosciuto ai sensi della l. 236/1993.
9 Cfr. messaggio Inps n. 1379 del 17/01/2008.
10 La procedura di rettifica, utilizzabile anche per le integrazioni descritte nel testo, è illustrata nel documento “Comunicazioni obbligatorie - Modelli e regole”, reperibile presso il sito del Ministero del lavoro, nella sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie, all’indirizzo www.lavoro.gov.it/CO/.
11 Si ricorda che il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie non è gestito dall’Inps ma da un insieme di soggetti, tra cui il Ministero del lavoro, le Regioni e le Province autonome, in accordo tra loro.
12 Cfr. circolare n. 140 del 31 luglio 2003.
13 L’articolo è stato infatti modificato dal d.l. 134/2008.
14 Si tratta dell’apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del d.l. 249/2004.
15 Ai fini delle agevolazioni è sufficiente che il lavoratore sia stato collocato in cigs per un giorno; non è necessario – a differenza di quanto prevede l’art. 4, co. 3, l. 236/1993 – che il lavoratore abbia fruito della CIGS per almeno tre mesi e che l’azienda sia beneficiaria dell’intervento Cigs da almeno sei mesi.
16 Il beneficio compete per l’assunzione sia dei lavoratori in mobilità sia di quelli in CIGS; in tale ultimo caso, il cinquanta per cento dell’indennità di mobilità non subisce la riduzione di tre mesi prevista dall’art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993.
17Analogamente a quanto richiesto per i benefici previsti dalla l. 236/1993.
18 Si ricorda che il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie non è gestito dall’Inps ma da un insieme di soggetti, tra cui il Ministero del lavoro, le Regioni e le Province autonome, in accordo tra loro.
19 Cfr. circolare n. 140 del 31 luglio 2003.