Con interpello n. 36 del 15 maggio 2009, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla deroga alla durata del riposo giornaliero di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 66/ 2003. L’art. 17, comma 1, del medesimo decreto, anche prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008, prevedeva possibilita` di deroghe, stabilendo che le disposizioni in materia di riposi giornalieri potessero essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente piu` rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.   In base all’art. 17, comma 1, come modificato dall’art. 41, comma 7 del D.L. n. 112/2008, e` stato chiarito l’ambito di intervento della contrattazione di secondo livello nel settore privato, stabilendo che le disposizioni in materia di riposi giornalieri, possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative; in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.L’unica condizione e` che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere «periodi equivalenti di riposo compensativo » o comunque una protezione appropriata.