Reperibilità del lavoratore ed interruzione del riposo giornaliero e settimanale
Nota del Ministero del lavoro del 05/11/2007
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, il D.Lgs. n. 66/2003, all’art. 7 stabilisce che “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata”; l’art. 9 precisa che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”.
La circolare di questo Ministero n. 8/2005 ha chiarito che “il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura, sono svolte in tal modo come, in particolare, l’attività del personale addetto alle pulizie. Per queste ultime attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero”.
Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate dal citato decreto legislativo, la circolare individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi:
1) la sussistenza di interessi apprezzabili,
2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro,
3) l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
È evidente come la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela psicofisica del lavoratore e realizza concretamente i principi di cui all’art. 36 della Costituzione.
Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.
Peraltro la Corte Costituzionale ha già stabilito in materia che “la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale” (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976)” nonché “affinché l’interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia – che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale – è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente” (sent. n. 23 del 1982).
Ad ulteriore conferma della non frazionabilità del godimento dei riposi, si riporta l’orientamento espresso anche dalla Corte di Giustizia in ordine all’alternanza lavoro/riposo. La Corte ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall’altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l’accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare (Corte di Giustizia Sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02).
In conclusione, si condivide il parere espresso dall’istante Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro: nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (Ccnl Cartai Industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
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