E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva sul procedimento unico per il rilascio di un permesso di soggiorno di lavoro per i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro (Direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011 pubblicata in G.U.U.E. dd. 23.12.2011 n. L 343/1). Conformemente a quanto stabilito nel Piano sulle Politiche Migratorie dell’Unione europea del dicembre 2005, la direttiva sui lavoratori di Paesi terzi intende porre le basi giuridiche per un approccio equo e orientato verso la loro tutela, al fine di realizzare conseguentemente una politica di integrazione più incisiva. La direttiva prevede l’obbligo per gli Stati membri di istituire una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in unico atto amministrativo. La direttiva prevede tale rilascio in maniera tempestiva, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. La direttiva n. 2011/98/UE del 13.12.2011 prevede per i lavoratori di Paesi terzi la parità di trattamento con i cittadini nazionali nelle seguenti aree (capo III art. 12) : a) Condizioni di lavoro, tra cui retribuzione e licenziamento, inclusa salute e sicurezza sul luogo di lavoro; b) Istruzione e formazione professionale; c) Riconoscimento dei diplomi e qualifiche professionali; d) Agevolazioni fiscali; e) Sicurezza sociale, così come definita nel Regolamento (CE) n. 883/2004, estendendo la parità di trattamento attualmente prevista dal Regolamento (UE) n. 1231/2010 (già regolamento CE n. 859/2003) a favore dei cittadini di Paesi terzi che si sono mossi da un Paese UE all’altro, anche a quelli che arrivano direttamente da un Paese terzo; f) accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l’accesso all’abitazione. La stessa direttiva contiene, peraltro, alcune possibilità per gli Stati membri di derogare o restringere la portata del principio di parità di trattamento in sede di recepimento: ad es. riguardo all’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale nei confronti dei lavoratori che non abbiano svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di almeno sei mesi e non siano registrati come disoccupati ovvero riguardo alle politiche sociali abitative (art. 12 c. s) . Gli Stati membri dovranno recepire nei loro ordinamenti le disposizioni della direttiva entro il 25 dicembre 2013 (art. 16). Ugualmente, la direttiva sul procedimento unico e il paniere comune di diritti a favore dei lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro fa salve le disposizioni europee specifiche già in vigore per i lavoratori “distaccati” nell’ambito della prestazione dei servizi, così come quelle relative ai lavoratori di Paesi terzi lungo soggiornanti, che continueranno a godere di uno status più favorevole. Ulteriormente, la norma finale della proposta di direttiva lascia impregiudicate le norme più favorevoli previste dagli accordi che sono stati conclusi dalla Commissione europea con Paesi terzi come ad esempio quelli con i Paesi dell’Area Economica Europea (EEA) e con la Svizzera, gli accordi di Associazione con la Turchia e quelli sottoscritti nell’ambito della cooperazione euro-mediterranea, ovvero in accordi di partenariato e cooperazione, ovvero nel processo di Associazione finalizzato all’allargamento dell’Unione.