Il Ministero del lavoro, con l’interpello 20 febbraio 2009 ha spiegato che, in caso di contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, non e` obbligatorio indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell’ambito della singola giornata.   Nel fornire tali chiarimenti, il Ministero opta per una lettura sistematica della stessa normativa, la quale tenga conto delle finalita` perseguite dal legislatore. In via generale, infatti, la ratio giustificatrice della predeterminazione del contenuto temporale del contratto di lavoro a tempo parziale e` individuata nelle stesse ragioni alle quali e` ispirata l’intera disciplina del part-time, ovvero favorire l’incontro della volonta` di due soggetti: il datore di lavoro, interessato ad avvalersi di una prestazione lavorativa inferiore rispetto alla «durata normale» fissata dalla legge; il lavoratore interessato ad offrire la propria attivita` in misura ridotta con conseguente possibilita` di usufruire del tempo libero per soddisfare esigenze personali. In questa prospettiva, qualora la prestazione in termini di durata nell’ambito di un part-time verticale sia parificata al tempo pieno, non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro.