Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
Art. 8 (Assicurazione contro i rischi)
Art. 9 (Trattamento pensionistico)
CAPO II.
SOCIETÀ SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.
Art. 10 (Costituzione e affiliazione)
Art. 11 (Deposito degli atti costitutivi)
Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)
Art. 13 (Controllo giudiziario)
Art. 14 (Federazioni sportive nazionali)
CAPO III.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO.
Art. 15 (Trattamento tributario).
CAPO IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 16 (Abolizione del vincolo sportivo)
Art. 17 (Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5)
Art. 18 (Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI)
Art. 18 bis (Disposizioni in materia di bilanci)
Art. 1. (Attività sportiva).
1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.
Art. 2. (Professionismo sportivo).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuatività nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Art. 3. (Prestazione sportiva dell'atleta).
1. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.
2. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Art. 4. (Disciplina del lavoro subordinato sportivo).
1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
3. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
4. Nel contratto individuale dovrà essere prevista una clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
5. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.
6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
7. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
8. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
9. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
Art. 5. (Cessione del contratto).
1. Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.
2. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.
Art. 6. (Premio di addestramento e formazione tecnica).
1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, convertito con modificazioni, nella L. 18 novembre 1996, n. 586, la quale all'art. 1, comma 2, precisa: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383».
Art. 7. (Tutela sanitaria).
1. L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.
3. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
4. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositare duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
5. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.
6. Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
7. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.
8. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.
Art. 8. (Assicurazione contro i rischi).
1. Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 197, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 9. (Trattamento pensionistico).
1. L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.
3. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.
4. I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.
[5. Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazzioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI].
Questo comma è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357
6. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
7. Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.
8. La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.
Art. 10. (Costituzione e affiliazione).
1. Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2477 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 4 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 1996, n. 586, citato
L'originaria parola: «2488» è stata sostituita dall'attuale: «2477» dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37
2. L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4 del D.L. sopra citato
3. L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli ultimi, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
Questo comma è stato inserito dall'art. 4 del D.L. sopra citato
4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11.
6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
7. L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
8. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.ù
9. Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 11. (Deposito degli atti costitutivi).
1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
Le originarie parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile» sono state sostituite dalle attuali: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile» dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 12. (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi).
1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, citato.
Art. 13. (Controllo giudiziario).
1. Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle società di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 14. [(Federazioni sportive nazionali).
1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.
2. Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
3. Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa].
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 19 del D.L.vo 23 luglio 1999, n. 242.
Art. 15. (Trattamento tributario).
1. Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.
4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 1996, n. 586, citato
5. Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.
6. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
7. Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Le originarie parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono state sostituite dalle attuali: «alla data del 31 dicembre 1994» dall'art. 66 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427.
L'art. 4 della L. 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, così dispone:
«Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della L. 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».
Art. 16. (Abolizione del vincolo sportivo).
1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.
2. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 1996, n. 586, citato
3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 1996, n. 586, citato
4. Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.
Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 1996, n. 586, citato.
Art. 17. (Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5).
1. Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 1994.
Le originarie parole: «entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa» sono state sostituite dalle attuali: «entro il 31 dicembre 1994» dall'art. 66 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427
2. La disciplina prevista dagli articoli 3, 4, e 5 si applica dall'1 luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.
Art. 18. (Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI).
1. Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorché siano nominati con decreto ministeriale.
Art. 18 bis. [(Disposizioni in materia di bilanci).
1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai soli fini civilistici, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo].
Questo articolo è stato abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168. Si veda altresì l'art. 6, comma 2, dello stesso provvedimento, di cui si riporta il testo:
«Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18 bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare" iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate».
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