(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1981, n. 86)
Capo I - Sport professionistico
Articolo 1. Attività sportiva.
L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libero. (1)
(1) Vedi Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26
febbraio 1997, n. 48/E, emanata da: Ministero delle finanze.
Articolo 2. Professionismo sportivo.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli
allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva
a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal
CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le
norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI
per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Articolo 3. Prestazione sportiva dell'atleta.
La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro
subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più
manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di
preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi
otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Articolo 4. Disciplina del lavoro subordinato sportivo.
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione
diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo
e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto,
conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e
dai rappresentanti delle categorie interessate.
La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale
per l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle
del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello
sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il
conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le
controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo
sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la
nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.
Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della
libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto
stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da
rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di
anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4,
5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (2). Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le
norme della legge 18 aprile 1962, n. 230 (2).
L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (2), non si applica alle sanzioni disciplinari
irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
(2) Riportata alla voce Lavoro.
Articolo 5. Cessione del contratto.
Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine
risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la
successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.
È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad
una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle
federazioni sportive nazionali.
Articolo 6. Premio di addestramento e formazione tecnica.
1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un
premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione
sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o
giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene
riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale
diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le
modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti
ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società
od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini
sportivi (3).
(3) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre
1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586
(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L.
17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1997, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n.
383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.
Articolo 7. Tutela sanitaria.
L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite
dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità
sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge (4).
Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una
scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire
con periodicità almeno semestrale.
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e
diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli
atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne
duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti
gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti
oneri sono a carico degli atleti stessi.
Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di
garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della
scheda.
L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per
l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi
professionisti.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire
appositi centri di medicina sportiva.
(4) Con D.M. 15 settembre 1983 (Gazz. Uff. 30 settembre 1983, n. 269) sono state
disposte norme per la tutela dei ciclisti professionisti. Detto decreto, peraltro, è stato
abrogato dall'art. 10, D.M. 13 marzo 1995, riportato al n. F/XII.
Articolo 8. Assicurazione contro i rischi.
Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli
sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono
pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi
stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni
sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
Articolo 9. Trattamento pensionistico.
L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla
legge 14 giugno 1973, n. 366 (5), per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli
sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.
I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per
gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei
limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 (5),
per i giocatori e gli allenatori di calcio.
Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli
sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato
convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive
nazionali.
I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un
terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di
contratto di lavoro autonomo.
Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366 (5),
fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente
articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In
mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello
spettacolo, su proposta del presidente del CONI.
Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti
sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità
di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (6).
Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n.
366 (5), possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo
anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino
versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati
per prosecuzione volontaria.
La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con
la qualifica di professionista sportivo.
(5) Riportata alla voce Lavoratori dello spettacolo (Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i).
(6) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
Capo II - Società sportive e federazioni sportive nazionali
Articolo 10. Costituzione e affiliazione.
Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella
forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488
del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la
nomina del collegio sindacale (7).
L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività
sportive ed attività ad esse connesse o strumentali (8).
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per
cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva (8).
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice
civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 11.
L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle
quote.
L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta
esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
(7) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre
1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586
(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
(8) Il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485
(Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18
novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione. Lo stesso art. 4 ha così aggiunto l'attuale comma terzo.
(8) Il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485
(Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18
novembre 1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione. Lo stesso art. 4 ha così aggiunto l'attuale comma terzo.
Articolo 11. Deposito degli atti costitutivi.
Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma
dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la
federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare
comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione,
di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli
amministratori ed i revisori dei conti.
Articolo 12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi.
1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di
cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed
ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI,
secondo modalità e princìpi da questo approvati (9).
(9) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre
1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586
(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Articolo 13. Potere di denuncia al tribunale.
Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui
all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile (9).
(9) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre
1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586
(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Articolo 14. Federazioni sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse
affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di
democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di
gestione, sotto la vigilanza del CONI.
Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le
federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro
è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (10).
Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni
sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di
personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà
sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della
presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
(10) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo III - Disposizioni di carattere tributario
Articolo 15. Trattamento tributario.
Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si
applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (11), e successive modificazioni
ed integrazioni.
L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge è soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
(11), e successive modificazioni ed integrazioni.
L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della
presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per
cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (12), e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a
tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (12), e successive modificazioni e
integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo
volume d'affari.
Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi
dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(12) (13).
Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in società
per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per
oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro
in misura fissa.
È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598 (14), recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche.
Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non
costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (15) (16).
(11) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte
sui).
(12) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
(13) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21
settembre 1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre
1996, n. 586 (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente comma erano state disposte dal
D.L. 17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996,
n. 383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.
(14) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte
sui).
(15) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma del presente articolo, vedi l'art. 4, L.
1° dicembre 1981, n. 692, riportata alla voce Bollo (Imposta di).
(16) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce
Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16. Abolizione del vincolo sportivo.
Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo
sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri
stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli
atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.
Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra
le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità
di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una
apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla
normativa in vigore (17).
Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere
ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del
15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione
sportiva ai sensi dell'articolo 12 (17).
Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi
ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma,
possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di
trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo
non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996 (17).
(17) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 20 settembre 1996, n. 485 (Gazz. Uff. 21 settembre
1996, n. 222), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1996, n. 586
(Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. In precedenza, modifiche al presente articolo erano state disposte dal D.L.
17 maggio 1996, n. 272 (Gazz. Uff. 18 maggio 1996, n. 115) e dal D.L. 22 luglio 1996, n.
383 (Gazz. Uff. 22 luglio 1996, n. 170), non convertiti in legge, i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla suddetta legge n. 586 del 1996.
Articolo 17. Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5.
Le società di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della
presente legge entro il 31 dicembre 1994 (16).
La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto
retroattivo.
(16) Comma così modificato dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, riportato alla voce
Imposte e tasse in genere, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 18. Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI.
Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la
designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406 (18),
ancorché siano nominati con decreto ministeriale.
(18) Modifica l'art. 32, L. 20 marzo 1975, n. 70, riportata alla voce Impiegati civili dello
Stato.